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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 24/10/2014, n. 20
L. R. Sardegna 24/10/2014, n. 20
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 11/01/2019, n. 1
- L.R. 28/12/2018, n. 48
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu. 2. Il |
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Art. 2 - Delimitazione del parco1. Il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia i |
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CAPO II - Organizzazione del parco |
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Art. 3 - Organi del parco1. L'ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel Comune di Santadi. 2. Sono organi del |
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Art. 4 - Statuto1. Lo statuto dell'ente, in conformità alla presente legge, stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del parco. |
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Art. 5 - Assemblea del parco1. L'assemblea è costituita: a) dai presidenti delle Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, o dai legali rappresentanti dell'ente intermedio che, al termine del processo complessivo di riforma del sistema degli enti locali in atto, succede nell'esercizio delle cessate funzioni provinciali o da un loro delegato; b) dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco; c) dal presidente dell'Ente foreste della Sardegna o da un suo delegato; d) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato. 2. L'assemblea per il primo insediamento è nominata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i componenti e i loro rappresen |
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Art. 6 - Presidente del parco1. Il presidente del parco, eletto ai sensi dell'articolo 5, è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dura in cari |
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Art. 7 - Organo di controllo |
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Art. 8 - Direttore del parco1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissa |
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Art. 9 - Servizi e personale del parco.1. Il parco si dota di una propria struttura tecnico-amministrativa. La struttura è posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento. |
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CAPO III - Programmazione e gestione delle attività del parco |
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Art. 10 - Strumenti di pianificazione e programmazione.1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: |
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Art. 11 - Piano del parco: finalità e contenuti1. Il piano del parco, di seguito piano, è lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologici del parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione. 2. Il piano dispone in particolare: |
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Art. 12 - Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica1. Il piano è predisposto dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambient |
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Art. 13 - Programma di sviluppo economico e sociale1. Il programma di sviluppo economico e sociale, di seguito programma, nel rispetto delle previsioni del piano, individua le modalità per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attivi |
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Art. 14 - Regolamento del parco1. Il regolamento del parco, di seguito regolamento, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. 2. Il regolamento disciplina in particolare: a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizi e agro-pastorali; |
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Art. 15 - Ente foreste della Sardegna1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del pi |
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Art. 16 - Convenzione tra l'ente parco e il WWF1. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra l'ente parco e l'Associazione italiana per il WWF - ONLUS. |
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Art. 17 - Poteri di autotutela dell'ente parco1. Il direttore del parco, qualora sia esercitata un'attività in difformità dai piani, dai regolamenti o dai nulla osta rilasciati, dispone l'immedia |
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Art. 18 - Nulla osta1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 de |
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Art. 19 - Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale1. In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione dell |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di patrimonio |
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Art. 20 - Entrate del parco1. Le entrate del parco sono costituite da: a) contributi ordinari e straordinari dello Stato; |
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CAPO V - Norme di salvaguardia, tutela e sanzioni |
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Art. 21 - Norme di salvaguardia provvisorie1. Fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività: a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'asportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta; b) effettuare nuovi i |
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Art. 22 - Vigilanza e competenza sull'irrogazione delle sanzioni1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco e la competenza a |
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Art. 23 - Sanzioni1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legg |
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CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 24 - Norma di rinvio1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rimanda alla legg |
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Art. 25 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, sono valutati in euro 250.000 per l'anno 2014, ed in euro 100.000 per l'anno 2015 e successivi. 2. Agli stessi oneri si provvede: a) per l'anno 2014 mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 5, comma 10, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), iscritte in conto dell'UPB S04.08.002 del bilancio regionale per lo stesso anno; b) agli oneri per gli anni 2015 e successivi mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), iscritte in conto dell'UPB S04 contenimento della spesa pubblica), iscritte in conto dell'UPB S04.08.005 del bilancio regionale per gli anni 2015 e 2016 e di quelle corrispondenti per gli anni successivi. 3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, sono intro |
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Art. 26 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Buras. � |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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