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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 20/06/1989, n. 43
L. R. Sardegna 20/06/1989, n. 43
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da |
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Art. 2 - (Accesso ai fondi per lo sviluppo del tracciato)1. In materia di studi per la compilazione dei progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi di propriet� |
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Art. 3 - (Domanda di autorizzazione)1. Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché la costruzione di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee elettriche esistenti, sono indirizzate all'Assessore regionale dei lavori pubblici per il tramite dell'ufficio del Genio civile competente per territorio. Quando un elett |
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Art. 4 - (Istruttoria)1. L'ufficio del Genio civile, ove non abbia già provveduto il richiedente dispone: a) la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso contenente, per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate; b) l'affissione dell'avviso e della relativa corografia, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato e l'invio di copia della domanda e della corografia al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 111 de |
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Art. 5 - (Autorizzazioni)1. Spetta all'Assessore regionale dei lavori pubblici autorizzare la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambito del territorio della Regione. 2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt., attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt. che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di mille metri. 2-bis. La |
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Art. 6 - (Concessione edilizia)1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della suddetta legge e non vengono computate nel calcolo d |
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Art. 7 - (Autoririzzazione provvisoria)1. Nei casi di urgenza, su richiesta adeguatamente motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente articolo 3, dal primo e secondo comma dell'articolo 4 e |
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Art. 8 - (Procedura abbreviata)1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del precedente articolo 5, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interes |
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Art. 9 - (Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità)1. Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza. 2. Con il decreto di autorizzazione rilasciato a favore |
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Art. 10 - (Obblighi conseguenti all'autorizzazione)1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti, è tenuto ad ad |
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Art. 11 - (Collaudo di linee elettriche e relative opere necessarie)1. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 300.000 volt. costruiti dall'ENEL, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare all'ufficio del Genio civile competente per territorio ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione. |
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Art. 12 - (Nomina del collaudatore)1. La nomina del collaudatore spetta all'Assessore regionale dei lavori pubblici. 2. Il collaudator |
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Art. 13 - (Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse) |
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Art. 14 - (Impianti elettrici nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici o nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate)1. La realizzazione degli impianti elettrici autorizzati a norma della presente legge nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi id |
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Art. 15 - (Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti)1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 15.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di una apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione de |
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Art. 16 - (Asservimento definitivo ed occupazionale in via d'urgenza)1. Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, l'esercente è tenuto a presentare all'ufficio del Genio Civile competente i pianti particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva; tali piani debbono essere composti: a) da una planimetria catastale concernente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire, al tracciato autorizzato; b) dall'elenc |
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Art. 17 - (Determinazione delle indennità)1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere in base all'articolo 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma del suddetto articolo 123, è commisurata: |
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Art. 18 - (Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse)1. L'Assessore regionale dei lavori pubblici può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della |
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Art. 19 - (Norma transitoria) |
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Art. 20 - (Sanzioni amministrative)1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in d |
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Art. 21 - (Norme finali)1. L'adozione degli atti amministrativi attribuiti dalla presente legge, alla competenza del Presidente della Giunta regionale, può essere delegata all'Assessore regio |
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