L. R. Sardegna 29/07/1998, n. 23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Sardegna 29/07/1998, n. 23

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 11/04/2022, n. 5
- L.R. 22/11/2021, n. 17
- Sent. Corte Cost. 03/06/2021, n. 216
- L.R. 27/02/2020, n. 5
- L.R. 21/01/2011, n. 5
- L.R. 17/11/2010, n. 15
- L.R. 11/05/2006, n. 4
- Sent. Corte Cost. 20/12/2002, n. 536
- L.R. 05/09/2000, n. 17
- L.R. 19/07/2000, n. 14
- L.R. 20/04/2000, n. 4
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TITOLO I - Principi fondamentali
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse natura

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Art. 2 - Attuazione normativa nazionale e comunitaria

1. Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91

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TITOLO I - Principi fondamentali
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Capo II - Tutela della fauna selvatica e degli ambienti
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Art. 3 - Tutela della fauna selvatica

1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità region

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Art. 4 - Oasi permanenti di protezione - Attuazione direttive CEE

1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al precedente art. 2, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli hab

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Art. 5 - Specie tutelate

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoria

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Art. 6 - Cattura e abbattimento autorizzati

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'art. 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'art. 9, ha facoltà di:

a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;

b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;

c) autorizzare Osservatori ornitologici, Ist

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TITOLO I - Principi fondamentali
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Capo III - Organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio
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Art. 7 - Organi di tutela

1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le c

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Art. 8 - Compiti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione della presente legge, avvalendosi delle proprie strutture centrali e

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Art. 9 - Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (I.R.F.S.) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.

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Art. 10 - Comitato regionale faunistico - Composizione

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.

2. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gesti

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Art. 11 - Compiti del Comitato regionale faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio.

2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere:

a) sul piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;

b) sulla istituzione di divieti temporanei di cacc

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Art. 12 - Compiti delle Province

1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge.

2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provinciali faunistici.

3. Le Province, in particolare, provvedono:

a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio;

b) a predisporre ed attuare i piani di migli

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Art. 13 - Comitati provinciali faunistici

1. I Comitati provinciali faunistici di cui al comma 2 dell'art. 12 assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria.

2. In particolare:

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Art. 14 - Composizione del Comitato provinciale faunistico

1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:

a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;

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Art. 15 - Istituzione del Comitato provinciale faunistico

1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale.

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Art. 16 - Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia

1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venat

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Art. 17 - Composizione ed istituzione dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia

1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;

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Art. 18 - Funzionamento del Comitato direttivo dell'A.T.C.

1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente

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TITOLO I - Principi fondamentali
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Capo IV - Pianificazione faunistico-venatoria
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Art. 19 - Piano faunistico-venatorio regionale - Carta faunistica regionale

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano

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Art. 20 - Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attua

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Art. 21 - Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale

1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro:

a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:

1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riprodu

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Art. 22 - Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'alleva

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Art. 23 - Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento natural

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Art. 24 - Zone temporanee di ripopolamento e di cattura

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità

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Art. 25 - Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'

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Art. 26 - Opposizione

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i pro

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Art. 27 - Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Azienda delle for

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Art. 28 - Utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali

1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e

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Art. 29 - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico-regionale.

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per

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Art. 30 - Allevamenti

1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed i

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Art. 31 - Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.

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Art. 32 - Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

2. L'autorizzazione all'istituz

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Art. 33. - Centri faunistici attrezzati

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e g

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Art. 34 - Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assesso

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Art. 35 - Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie

1. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari.

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Art. 36 - Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie

1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute

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Art. 37 - Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agri-turistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizz

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Art. 38 - Addestramento e allenamento cani

1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei propr

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Art. 39 - Tabelle segnaletiche

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli A.T.C., dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con escl

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TITOLO II - Esercizio dell'attività venatoria
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Capo I - Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti
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Art. 40 - Esercizio di caccia

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 41

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Art. 41 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia o a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce,

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Art. 42 - Requisiti per l'esercizio della caccia

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'art. 43, sia munito del

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Art. 43 - Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie:

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Art. 44 - Nomina e durata della Commissione.

1. La Commissione di cui all'art. 43 è presieduta dal dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia, o suo sostit

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Art. 45 - Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del su

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Art. 46 - Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Gli interessati devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una copia della domanda in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

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Art. 47 - Documenti del cacciatore

1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazio

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TITOLO II - Esercizio dell'attività venatoria
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Capo II - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
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Art. 48 - Specie di fauna selvatica cacciabile

1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

MAMMIFERI

Lepre sarda (Lepus capensis)

Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

Volpe (Vulpes vulpes)

Cinghiale (Sus scrofa)

UCCELLI

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Art. 49 - Periodo di caccia

[1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della r

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Art. 50 - Calendario venatorio

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.

2. Entro il 31 maggio

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Art. 51 - Limitazioni e divieti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province

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TITOLO II - Esercizio dell'attività venatoria
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Capo III - Organizzazione gestionale della caccia programmata
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Art. 52 - Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (A.T.C.)

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmata (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio.

2. Nell'individuazione dell'A.T.C. il piano faunistico-venatorio r

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Art. 53 - Gestione dell'A.T.C.

1. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'art. 17.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:

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Art. 54 - Gestione finanziaria dell'A.T.C.

1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.

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Art. 55 - Accesso all'A.T.C.

1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seg

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Art. 56 - Ammissione all'A.T.C.

1. Il cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni

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Art. 57 - Partecipazione all'A.T.C.

1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'art. 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato di

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TITOLO II - Esercizio dell'attività venatoria
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Capo IV - Tutela delle produzioni agricole e zootecniche
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Art. 58 - Divieto di caccia nei fondi rustici

1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sess

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Art. 59 - Indennizzo danni

N14

1. I danni arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.

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Capo IV-bis - Prelievi in deroga in applicazione dell'articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE

N17

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Art. 59-bis - Disciplina dei prelievi in deroga

N18

1. I principi sui prelievi in deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono attuati nella Regione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ed in armonia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 9 e all'articolo 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. La Regione adotta le deroghe di cui al comma 1, di durata non superiore a un mese, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

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TITOLO III - Divieti, vigilanza e sanzioni
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Capo I - Divieti
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Art. 60 - Divieto di uccellagione

1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellagione.

 

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Art. 61 - Divieti

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;

c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;

d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO.... - DIVIETO DI CACCIA";

f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da

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Art. 62 - Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione

1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici

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Art. 63 - Immissione di fauna selvatica estranea

1. È sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente,

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Art. 64 - Divieto di detenzione di fauna selvatica viva

1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dal

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Art. 65. - Imbalsamazione e conciatura

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'auto

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Art. 66 - Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta

1. È vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella prov

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Art. 67 - Divieto di commercio di fauna selvatica viva

1. È sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta ecce

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Art. 68 - Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione

1. È vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i

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Art. 69 - Divieto di caccia in valle da pesca

1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali

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Art. 70 - Divieto di caccia in aree particolari

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fa

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Art. 71 - Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'art. 38, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, devono essere

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TITOLO III - Divieti, vigilanza e sanzioni
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Capo II - Attività di vigilanza
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Art. 72 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnic

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Art. 73 - Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'art. 28 della legge n. 157 del 1992.

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex art. 30 della legge n. 157 de

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Art. 74 - Sanzioni

1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.

2. A chi abbatte, cattura, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 se trattasi di specie mig

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Art. 75 - Tabellazione irregolare

1. A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa a

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Art. 76 - Procedimenti per le sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Co

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Art. 77 - Mancato pagamento delle sanzioni

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente Capo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio d

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Art. 78 - Inasprimento delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal comma 1 dell'

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TITOLO IV - Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia
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Art. 79 - Atti soggetti a tassa di concessione regionale

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 80 e nelle misure indicate nell'art. 87:

a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'art. 43;

b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui al

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Art. 80 - Tempi di corresponsione delle tasse

1. N20

02. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposto entro e no

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Art. 81 - Esenzione dalle tasse

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si

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Art. 82 - Modalità di versamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreri

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Art. 83 - Riscossione coattiva delle tasse

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico appr

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Art. 84 - Mancata corresponsione

1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell

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Art. 85 - Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione

1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 86 - Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme di cui all'art. 85 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi del Capo II del Titolo III della presente legge e, limitatamente agli accer

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Art. 87 - Importi delle tasse

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'art. 79, sono così determinati:

a) abilitazione all'esercizio venatorio

- tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del

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Art. 88 - Delega

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il coordinatore generale dell'Assessorato alla firma degli atti previsti dal presente

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Art. 89 - Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente Titolo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal

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TITOLO V - Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge - Disposizioni per le associazioni venatorie
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Art. 90 - Strumenti per la formazione del piano

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le

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Art. 91 - Programmi educativi

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni o

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Art. 92 - Corsi e borse di studio

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazio

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Art. 93 - Riconoscimento delle associazioni venatorie

1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto

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Art. 94 - Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni

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Art. 95 - Compiti del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di so

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TITOLO VI - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
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Art. 96 - Applicazione transitoria della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32

1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978.

2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venato

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Art. 97 - Limitazioni nelle zone autogestite

1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio.

2. I president

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Art. 98 - Sospensione delle nuove autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al natural

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Art. 99 - Proroga dei Comitati provinciali della caccia

1. I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 32 del 1978, e le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzion

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Art. 100 - Proroga del Comitato regionale faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua ad operare sino all'insediamento del nuovo Comit

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Art. 101 - Soppressione dell'Ufficio regionale per la fauna

1. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso ed ogni sua fun

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Art. 102 - Riconoscimento ex art. 70 legge regionale n. 32 del 1978

1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 70 della le

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Art. 103 - Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica

1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ri

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Art. 104 - Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, olt

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Art. 105 - Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici

1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è t

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Art. 106 - Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 7.100.000.000 annui e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilanc

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Allegato - Elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge

a) Mammiferi presenti in Sardegna e nelle sue acque territoriali:

* tutte le specie di cetacei (Cetacea)

* tutte le specie di Pipistrelli (Chiroptera)

* Ghiro (Glis glis)

Martora (Martes martes)

Gatto selvatico (Felis silvestris)

* Foca monaca (Monachus monachus)

* Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

* Daino (Dama dama)

* Muflone (Ovis musimon)

* Capra selvatica (Capra Sp) limitatamente alle popolazioni presenti nelle isole di Tavolara e Molara

b) Uccelli nidificanti:

Svasso maggiore (Podiceps cristatus)

* Berta maggiore (Calonectris diomedea)

* Berta minore (Puffinus puffinus)

* Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus)

Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis)

Cormorano dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

Tarabuso (Botaurus stellaris)

Tarabusino (Ixobrychus minutus)

* Nitticora (Nycticorax nycticorax)

* Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)

* Airone guardabuoi (Bubulcus ibis)

* Garzetta (Egretta garzetta)

* Airone rosso (Ardea purpurea)

* Mignattaio (Plegadis falcinellus)

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