L. R. Sardegna 17/05/2016, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Sardegna 17/05/2016, n. 9

Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 06/12/2019, n. 20
- L.R. 11/01/2019, n. 1
- L.R. 05/11/2018, n. 40
- L.R. 22/12/2016, n. 37
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Capo I - Oggetto e finalità
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge, sulla base dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, disciplina le competenze della Regione, conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), in materia di servizi e politiche attive del lavoro.

2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro e misure di politica attiva finalizzati a:

a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;

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Capo II - Funzioni e compiti della Regione
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Art. 2 - Sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo integrato e coordinato secondo le modalità previste dalla presente legge, in raccordo con la rete dei servizi per il lavoro di cui all'

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Art. 3 - Accreditamento dei servizi per il lavoro

1. La Regione svolge le attività previste dalla presente legge direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati che, con le limitazioni previste dall'

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Art. 4 - Compiti della Regione

1. La Regione esercita le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, e attua gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare:

a) definisce la strategia regionale per il lavoro e la programmazione regionale in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e individua gli obiettivi annuali e le priorità che identificano la politica regionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

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Art. 5 - Sistema regionale dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro

1. La Regione garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori e delle imprese come definiti ai sensi della normativa vigente.

2. La Regione assicura:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che assicurano la presenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;

b) la garanzia di adeguati percor

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Art. 6 - Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione europea, e in coerenza con gli indirizzi previsti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del

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Art. 7 - Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione e alla determinazione delle politiche attive per il lavoro è istituita, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro, la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.

2. La commissione supporta la Regione nella programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale esprimendo il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge.

3. La commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale competente i

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Art. 8 - Conferenza regionale per le politiche del lavoro

1. La Regione promuove una volta all'anno la Conferenza regionale per le politiche del lav

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Art. 9 - Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro

1. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, realizza, per le parti di competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riut

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Capo III - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e centri per l'impiego - Agentzia sarda pro su traballu e tzentros pro s'impreu
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Art. 10 - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu

1. È istituita l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. All'ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla

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Art. 11 - Struttura organizzativa dell'ASPAL e personale

1. L'ASPAL è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e dal proprio statuto.

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Art. 12 - Funzioni dei centri per l'impiego

1. L'ASPAL, attraverso i centri per l'impiego, eroga i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese. In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attività:

a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;

b) stipula del patto di servizio personalizzato;

c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio de

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Art. 13 - Organi dell'ASPAL

1. Sono organi dell'ASPAL:

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Art. 14 - Direttore generale dell'Agenzia

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e nei limiti stabiliti dallo statuto ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e dell'atto di cui all'articolo 10, rispettivamente comma 3 e 4. In particolare:

a) predispone il programma annuale di attività;

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Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori legali, di cui uno svolge le funzioni di

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Art. 16 - Entrate

1. L'ASPAL dispone dei seguenti mezzi finanziari:

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Art. 17 - Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati d

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Art. 18 - Osservatorio regionale del mercato del lavoro

1. L'ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, in collegamento con il Servizio della statistica regionale, e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e per il perseguimento delle seguenti finalità:

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Capo IV - Misure in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità
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Art. 19 - Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. La Regione esercita i compiti in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Al collocamento delle persone con disabilità, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di servizi e misure per il lavoro di cui alla presente legge.

2. L'ASPAL è la struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999 , e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi.

3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che aspirano a un'occupaz

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Art. 20 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. La Regione promuove e sostiene l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento del collocamento mirato.

3. A valere sul fondo sono erogati:

a) contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi per il r

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Capo V - Strumenti e misure di politica attiva
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Art. 21 - Definizione e misure di politica attiva del lavoro

1. La Regione promuove le misure di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la formazione, l'orientamento, l'inserimento e il reinserimento lavorativo, il sostegno all'impresa e l'autoimpiego. Nella formulazione delle misure tiene conto dei seguenti indirizzi:

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Art. 22 - Presa in carico e patto di servizio personalizzato

1. La Regione, per favorire l'occupazione, adotta misure di attivazione al lavoro e meccanismi di condizionalità per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei disoccupati.

2. A tal fine i centri per l'impiego convocano i lavoratori per la profilazione, ossia, per la quantificazione, attraverso idonei strumenti, del livello di occupabilità e, in accordo con i richiedenti, stipulano un patto di servizio personalizzato.

3. Le modalità e i tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti per la stipula del

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Art. 23 - Assegno di ricollocazione

1. La Regione adotta l'assegno individuale di ricollocazione quale strumento di politica attiva con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.

2. L'assegno è rilasciato a favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione socia

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Art. 24 - Tirocinio extracurriculare

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento lavorativo.

2. La Giunta reg

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Art. 25 - Apprendistato

1. La Regione attribuisce primaria importanza al sistema duale formazione e lavoro e promuove l'apprendistato quale strumento privilegiato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, e ne sostiene la diffusione.

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Art. 26 - Formazione professionale

1. La Regione persegue l'integrazione tra le politiche in materia di lavoro e la formazione professionale quale strumento di politica attiva volto a migliorare il profilo di occupabilità dei lavoratori garantendo un'equa ripartizione delle sedi di formazione professionale in tutto il territorio regionale.

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Art. 27 - Misure di inserimento lavorativo

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.

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Art. 28 - Misure per favorire l'autoimpiego

1. La Regione promuove e sostiene l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo capaci di reggersi nel mercato di medio e lungo termine con particolare riguardo ai settori che offrono maggiori prospettive di

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Art. 29 - Interventi di politica locale per l'occupazione

1. I criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), e di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6

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Art. 30 - Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dall'

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Art. 31 - Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura

1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste dalla presente legge e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal

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Art. 32 - Sicurezza nel lavoro

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.

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Art. 33 - Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:

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Art. 33-bis - Potenziamento degli interventi di politica sociale e del lavoro a favore di soggetti a rischio di esclusione

N3

1. L'ASPAL, al fine di garantire una reale fruizione dei s

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Capo VI - Norme attuative, transitorie e finali
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Art. 34 - Modalità attuative

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui alla presente legge sono adottate su pro

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Art. 35 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel favorire la crescita dell'occupazione sul territorio della Regione.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta:

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Art. 36 - Trasferimento delle funzioni

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Art. 37 - Personale

1. È trasferito all'ASPAL il personale impiegato per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2005; in particolare:

a) il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale.

2. È escluso dal trasferimento il personale di cui al comma 1, lettere a) e b) che, avendo i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), è collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016. Tale personale, nelle more del collocamento a riposo e comunque con scade

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Art. 38 - Piano straordinario di formazione

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi per il lavoro e di innalza

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Art. 39 - Previdenza complementare

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

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Art. 40 - Sostituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia sarda per le politiche

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Art. 41 - Lavoratori socialmente utili

1. Per le finalità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) della

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Capo VII - Omissis

 

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Capo VIII - Abrogazioni e disposizioni finanziarie
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Art. 45 - Art. 46 Omissis

 

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Art. 47 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regio

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