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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 12/04/2021, n. 7
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- L.R. 26/06/2024, n. 4
- L.R. 19/12/2023, n. 17
- L.R. 23/10/2023, n. 9
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Capo I - Riassetto territoriale, accertamento della volontà dei territori interessati, Unioni di province |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b) e all'articolo 43, dello Statuto speciale per |
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Art. 2 - Riforma dell'assetto territoriale complessivo1. Con la presente legge è riformato l'assetto territoriale complessivo definito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) secondo quanto disposto dal presente articolo: a) è istitui |
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Art. 3 - Città metropolitana di Sassari1. Fanno parte della città metropolitana di Sassari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), oltre al Comune di Sassari, i seguenti Comuni: Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, |
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Art. 4 - Modifica della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), fanno parte della Città metropolitana di Cagliari, oltre ai comuni di cui all'arti |
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Art. 5 - Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e modifica della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro e conferma della circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), le circoscrizioni territoriali delle Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, risultano così composte: a) la circoscrizione territoriale della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, con capoluogo nei Comuni di Olbia e Tempio, è composta dai seguenti Comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, i quali s |
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Art. 6 - Accertamento della volontà dei territori interessati1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dello schema di riforma dell'assetto territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, ciascun comune di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 può esercitare l'iniziativa per il distacco rispettivamente dalla città metropolitana o dalla provincia nella quale è incluso sulla base dello schema di assetto territoriale, con deliberazione del rispettivo consiglio comunale adottata all'unanimità e optare per l'accorpamento alla circoscrizione territoriale di una città metropolitana o di una provincia limitrofa; deve essere garantita la continuità territoriale tra il comune che esercita l'iniziativa di distacco e l'ente al quale si chiede di aderire. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente comunicata alla Giunta regionale. 2. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni dei comuni che hanno esercitato l'iniziativa per il distacco qualora i rispettivi consigli comunali abbiano del |
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Art. 7 - Unioni di province1. Le province possono associarsi in unioni di province. 2. L'unione delle province è costituita da province contermini, fino ad un massimo di tre, per la gestione associata di funzioni e servizi. 3. Ogni |
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Capo II - Modifiche della legge regionale n. 2 del 2016(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) |
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Art. 8 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 (Oggetto e finalità)1. L'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2016 è così |
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Art. 9 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (Definizioni)1. L'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato: |
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Art. 10 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2016 (Politiche regionali)1. All'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 2 de |
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Art. 12 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni)1. All'articolo 7, della legge regionale n. 2 del 2016, sono |
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Art. 13 - Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 (Rete metropolitana)1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 è abroga |
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Art. 14 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 (Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni)1. Alla lettera a), del comma 2 dell'articolo 16 della legge regi |
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Art. 15 - Modifiche della rubrica del titolo III e del capo I del titolo III della legge regionale n. 2 del 20161. Il titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituit |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni della Città metropolitana)1. L'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 è così |
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Art. 17 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 (Decentramento e partecipazione)1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 201 |
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Art. 18 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali)1. L'articolo 24 è così modificato: a) il c |
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Art. 19 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 (Circoscrizioni provinciali)1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 201 |
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Art. 20 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente)1. Al comma 1, dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 20 |
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Art. 21 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 201 |
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Art. 22 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni)1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 201 |
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Capo III - Norme transitorie |
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Art. 23 - Successione e fase transitoria1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, alla conferma della circoscrizione territoriale di Oristano, e alle modifiche delle circoscrizioni territoriali della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro. Tali adempimenti comprendono la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio: a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla soppressa Provincia di Sassari; b) della Provincia dell'Ogliastra alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del Sud Sardegna; c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari alla soppressa Provincia del Sud Sardegna. 2. La successione di cui al comma 1 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie in cui gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti di cui al comma 1 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del nord Sardegna alla data del 31 dicembre 2023. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, nomina i commissari straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna. Co |
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Capo IV - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo |
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Art. 24 - Modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni della Regione. Norma transitoria1. Nelle more della riforma degli enti locali della Sardegna e dell'attribuzione delle funzioni alle province, l'articolo 40 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 |
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Art. 25 - Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni dei comuni1. All'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, lettere a), b) e c) è sostituito dal |
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Capo V - Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali, norma finanziaria ed entrata in vigore |
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Art. 26 - Svolgimento ed indizione delle consultazioni elettorali comunali per l'anno 20211. In considerazione della situazione eccezionale determinata dall'epidemia da Covid-19, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste |
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Art. 27 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 796.000 per l'anno 2021 e in euro 835.000 annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 18 - programma 01 - titolo 1). 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare sp |
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Art. 28 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.
La presente legg |
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