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D. Leg.vo 25/05/2017, n. 75

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolar

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Capo I - DISCIPLINA DELLE FONTI
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 2. - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificaz

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Art. 3. - Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’

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Capo II - FABBISOGNI
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Art. 4. - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”;

b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobi

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Art. 5. - Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo d

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Capo III - RECLUTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ
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Art. 6. - Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: “e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal d

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Art. 7. - Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’

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Art. 8. - Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Capo IV - LAVORO FLESSIBILE
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Art. 9. - Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”;

b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti

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Capo V - MISURE DI SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ
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Art. 10. - Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Dopo l’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: “Art. 39-bis (Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità). — 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di seguito Consulta.

2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall’osservatorio nazionale di cui all’articolo

3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità

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Capo VI - CONTRATTAZIONE
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Art. 11. - Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “Una apposita” sono inserite le seguenti: “area o”;

c) al comma 3-

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Capo VII - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
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Art. 12. - Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al comma 1 dell’

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Art. 13. - Modifiche all’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, pe

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Art. 14. - Modifiche all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da “Per le infrazioni” a “l�

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Art. 15. - Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

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Art. 16. - Modifiche all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 17. - Modifiche all’articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il

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Capo VIII - POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI
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Art. 18. - Modifiche all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.”;

b) al comma 2 la parola “inoltrata” è sostituita dalle seguenti: “resa di

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Capo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 19. - Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
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3839976 11318262
Art. 20. - Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

1. N25 Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023 N12, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; N5

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022 N13, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. N19

2. N24 Fino al 31 dicembre 2024 N26, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’ammini

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3839976 11318263
Art. 21. - Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 22. - Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall’articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

2. La disposizione di cui all’articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Il decreto di adozione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, nonché il decreto di cui al comma 5-bis del medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali. L’atto di indirizzo detta altresì la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula delle predette convenzioni.

3. All’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) a decorrere dall’entrata in vig

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Art. 23. - Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. N21 Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nel

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Art. 24. - Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell�

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Art. 25. - Abrogazioni

2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l’articolo 7 è abrogato.

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