Articolo 54, comma 3-bis; articolo 55, commi 3-quater, 4, 5, 5-quater, lett. a) e 8; articolo 57, commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, 5, lett. d-bis) e 6, lett. g-ter); articolo 58, comma 1-ter.
Art. 2 - (Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni)
1. Le attività di governo del territorio sono finalizzate alla realizzazione della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio stesso, nonché al miglioramento qualitativo del sistema insediativo ed all'eliminazione di squilibri sociali, territoriali e di settore, in modo da garantire uno sviluppo sostenibile della Regione.
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2292211941437
CAPO II - PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALE
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2292211941438
Art. 3 - (Pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali provvedono al governo del territorio adottando, quale metodo generale, la pianificazione territoriale ed urbanistica, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.
2. La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni in modo da garantire:
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2292211941439
Art. 4 - (Funzioni e compiti amministrativi)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti lo
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2292211941440
Art. 5 - (Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale)
1. Nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione, anche attraverso l'utilizzo delle forme previste dalla I.r. 14/1999.
2. La Regione e gli enti territoriali subregionali ass
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2292211941441
Art. 6 - (Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché delle relative variazioni, competono:
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TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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CAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
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2292211941444
Art. 7 - (Pianificazione territoriale regionale)
1. La Regione provvede alla pianificazione territoriale regionale nel rispetto della legislazione statale vigente, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale ed in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.
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2292211941445
Art. 8 - (Strumenti della pianificazione territoriale regionale)
1. La pianificazione territoriale regionale si esplica mediante il piano territoriale regionale generale (PTRG).
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2292211941446
Art. 9 - (Contenuti del PTRG)
1. Il PTRG, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7, definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.
2. In particolare, le disposizioni strutturali del PTRG:
a) definiscono il quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità cultural
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2292211941447
Art. 10 - (Formazione ed adozione del PTRG)
1. Al fine di adottare il PTRG in armonia con le previsioni dei piani e dei programmi nazionali ed in conformità con i regimi vincolistici disposti dallo Stato, la Giunta regionale, preliminarmente all'adozione dello schema di piano, elabora le linee guida da sottoporre alla valutazione di una conferenza con le amministrazioni statali interessate, indetta dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto, anche, di eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province e dalla Città metropolitana di Roma e da altri enti interessati.
2. La Giunt
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2292211941448
Art. 11 - (Aggiornamento e variazione del PTRG)
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della programmazione territoriale statale, ovvero sopravvengano ragion
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Art. 12 - (Piani regionali di settore)
1. I piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTRG coerentemente agli obiettivi ed alle linee
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2292211941450
Art. 13 - (Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore)
1. Il PTRG ha efficacia fino agli aggiornamenti od alle variazioni di cui all'articolo 11.
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2292211941451
Art. 14 - (Particolare efficacia del PTRG)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, il PTRG assume efficacia di piano urbanistico-territoriale con specifica consideraz
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2292211941452
Art. 15 - (Relazione sullo stato della pianificazione)
1. La Giunta regionale trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una
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2292211941453
Art. 16 - (Comitato regionale per il territorio)
1. È istituito il comitato regionale per il territorio, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica. Il comitato, in particolare, esprime pareri su:
a) il PTRG ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;
Art. 19 - (Strumenti della pianificazione territoriale provinciale)
1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15 della I. 142/1990 e successive modificazioni.
1. Il PTPG determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.
2. Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare:
1. Prima di avviare la formazione del PTPG o di varianti ad esso, la provincia adotta un documento preliminare di indirizzo del PTPG, da pubblicare sul BUR, che deve contenere i seguenti
1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.
2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all'articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all'adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l'amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all'articolo 19, comma 3.
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Art. 22 - (Aggiornamenti e variazioni del PTPG)
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale regionale ovvero sopravvengano ragio
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Art. 23 - (Piani provinciali di settore)
1. I piani provinciali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PT
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Art. 24 - (Efficacia del PTPG)
1. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 22. I vincoli di destinazione e di inedificab
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Art. 25 - (Misure di salvaguardia)
1. A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell'articolo 21 e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei
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Art. 26 - (Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)
CAPO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
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Art. 27 - (Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Roma)
1. La Città metropolitana di Roma esercita sul proprio territorio le funzioni di pianificazione territoriale ad essa attribuite, se
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TITOLO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
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2292211941469
CAPO I - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE
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2292211941470
Art. 28 - (Strumenti della pianificazione urbanistica comunale)
1. La pianificazione urbanistica comunale opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali e di quelle de
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2292211941471
Art. 29 - (Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali)
1. Le disposizioni strutturali dei PUCG, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 2 e 3, recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate ed i vincoli discendenti dalla legislazione vigente. Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni stessi.
2. Le disposizioni strutturali sono finalizzate:
a) a delineare i cardini dell'assetto del territorio comunale;
b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;
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2292211941472
Art. 30 - (Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche)
1. Le disposizioni programmatiche del PUCG specificano le disposizioni strutturali del PUCG, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare:
a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione del PUOC;
b) quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i relativi adempimenti;
c) i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione del PUOC, specificando le modalità di attuazione delle trasformazioni;
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Art. 31 - (Specifica efficacia delle disposizioni programmatiche)
1. Qualora gli aventi titolo ad effettuare le trasformazioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), non presentino le relative richieste di concessione edilizia entro i termini previsti dal PUCG per l'attuazione delle stesse, il comune esp
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Art. 32 - (Conferenza di pianificazione)
1. Prima di avviare la formazione di un nuovo PUGC o di varianti al PUGC, il comune adotta un documento preliminare di indirizzo del PUGC, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed il loro rapporto con gli strumenti di pian
1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il comune adotta il PUCG ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di
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Art. 34 - (Aggiornamento e variazione del PUCG)
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale provinciale, ovvero sopravvengano ragioni
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Art. 35 - (Efficacia del PUCG)
1. Il PUCG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 34. Le disposizioni concernenti interventi su
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2292211941478
Art. 36 - (Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell'articolo 33, comma 1, fino alla data di esecutività del PUCG stesso e comunque non
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2292211941479
Art. 37 - (Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli)
1. Il PUCG è definito, nel rispetto delle previsioni dei piani di bacino, sulla base di una relazione geologica, di una relazione agro-pedologica e di una relazione a
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2292211941480
Art. 38 - (PUCG in forma associata)
1. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali indicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), organizzano, nel ri
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2292211941481
CAPO II - PIANI URBANISTICI OPERATIVI COMUNALI
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2292211941482
Art. 39 - (Contenuti del PUOC)
1. I PUOC provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti ambiti territorial
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2292211941483
Art. 40 - (Divieto di PUOC in variante)
1. I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG:
a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
b) la variazione non superiore al dieci per cento delle quantità attribui
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2292211941484
Art. 41 - (Soggetti abilitati a redigere il PUOC)
1. I PUOC sono redatti:
a) a cura del comune, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG;
b) a cura ed a spese dei proprietari, ove ciò sia previ
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2292211941485
Art. 42 - (Formazione ed adozione del PUOC)
1. Il comune, su proposta dei soggetti indicati dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), ovvero d'ufficio, adotta lo schema di PUOC. Nel caso di proposta da parte dei soggetti indicati dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), il comune può introdurre, in sede di adozione dello schema di PUOC, le modifiche necessarie o ritenute opportune, oppure può respingere motivatamente la proposta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione della stessa.
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2292211941486
Art. 43 - (Efficacia del PUOC)
1. I PUOC possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti pubblici e privati. In relazione a tali
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2292211941487
Art. 44 - (Contenuti e particolare efficacia del PUOC)
Art. 45 - (Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 ottobre di ogni anno, i comuni devon
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2292211941489
CAPO III - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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2292211941490
Art. 46 - (Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili)
1. Nei casi in cui il comune debba procedere all'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attraverso l'espropriazione di immobili, gli immobili espropriati sono acquisiti dai soggetti esproprianti ai sensi della norm
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2292211941491
Art. 47 - (Società di trasformazione urbana)
1. I comuni, la Città metropolitana di Roma, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costitui
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2292211941492
Art. 48 - (Attuazione del PUOC mediante comparti edificatori)
1. Le trasformazioni previste dai PUOC possono essere eseguite attraverso comparti edificatori individuati o nel PUOC stesso o, successivamente, su istanza dei proprietari degli immobili interessati.
2. Formato il comparto, il comune invita i proprietari interessati a dichiarare, entro un termine stabilito nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'int
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2292211941493
Art. 49 - (Accordi di programma)
1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche ovvero di opere ed interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico, in attuazione degli strumenti urbanistici, che richiedon
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2292211941494
Art. 49-bis - (Progetti di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma)
1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di cui all’al
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2292211941495
Art. 50 - (Decadenza dei vincoli)
1. Qualora i vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica su determinati immobili perdano efficacia per decorso del tempo, il comun
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2292211941496
Art. 50-bis (Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità)
2. IL PAR rileva ed analizza le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo intese come aree a destinazione, vocazione, potenzialità e conduzione agricola; analizza le potenzialità produttive agricole e le relative infrastrutture di settore, mediante l’uso della carta agro-pedologica e di uso dei suoli e delle risorse idriche; individua l’uso attuale delle superfici ag
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2292211941501
Art. 52-bis - (Indirizzi per la pianificazione urbanistica dei comuni)
1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57-bis.
2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.
3. Gli edifici di cui al comma 2 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione, devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al 15 per cento.
3-bis. Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. N55
3-ter. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016, ricadenti nei comuni della Regione individuati nell’allegato 1 del d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) e dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. N60
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricol
1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del
1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della L. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole. N68
2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:
a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all'interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l'obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d'uso esistenti; N85
b) la deroga all'altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche; N69
c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale; N69
d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all'articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a); N79
e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;
e-bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5-quater, lettera b); N70
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2292211941509
Art. 57-bis - (PUA per le attività multimprenditoriali)
1. Le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 previa approvazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57, comma 1, con le seguenti prescrizioni e integrazioni:
a) il PUA è integrato con il programma di connessione e con la documentazione di cui al regolamento regionale di cui al comma 12;
b) la Commissione agraria di cui all'articolo 57, comma 6, verificato il prioritario recupero delle strutture esistenti, si esprime altresì in merito alla compatibilità con la destinazione agricola della zona degli interventi proposti, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e architettoniche nonché delle infrastrutture correlate; N38
2. Le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 55, comma 4; in tal caso devono essere svolte in regime
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2292211941510
Art. 57-ter - (Definizione di edifici legittimi esistenti)
1. All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, comma 7 e 56 viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui si è richiesta la concessione.
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2292211941512
TITOLO V - TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI
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2292211941513
CAPO I - FINALITÀ
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2292211941514
Art. 59 - (Finalità)
1. All'interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali come definiti dall'articolo 60, gli interventi sono finalizzati a conservare od a ricostruire il patrimonio edilizio e le pertinenze inedificate per consentire la piena utilizzazione
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2292211941515
Art. 60 - (Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali)
1. Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilit
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2292211941516
CAPO II - PROGRAMMAZIONE REGIONALE
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2292211941517
Art. 61 - (Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici)
1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto pr
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2292211941523
Art. 64 - (Disposizioni transitorie per la Città metropolitana di Roma)
1. Fino alla costituzione della Città metropolitana di Roma, al comune di Roma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
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2292211941524
Art. 65 - (Termini per l'adozione del PUCG)
1. In attesa dell’approvazione del Testo Unico in materia urbanistica ed edilizia i comuni possono adottare i PUCG di cui al titolo III, capo I in alternativa alla pianificazione urbanistica secondo la legislazione statale e regionale previgente. N62
2. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale e nei comuni dotati di programma di fabbricazione sono consentiti soltanto gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.p.r. 380/2001, all'interno del perimetr
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Art. 65-bis (Disposizioni transitorie per le zone agricole)
1. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall'articolo 114 della Costituzione, alla sua configurazione istituzionale di capoluogo di area metropolitana riconosciuta dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tenuto conto dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell'articolo 16 dello Statuto regionale, nonché delle oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urban
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Art. 66-ter - (Istruttoria per l’approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi)
1. In sede di istruttoria finalizzata all’approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti nonché dei relativi piani attuativi, la Regione, qualora accerti irregolarità o car
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Art. 67 - (Disposizioni transitorie per il comitato)
1. Il comitato di cui all'articolo 16 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non proceda alle designazioni previste dall'articolo 16, comma 3, alle designazioni stesse provvede il Presidente del Consiglio
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CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 68 - (Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale e provinciale)
1. Qualora per la realizzazione di interventi ed opere di interesse regionale o provinciale sia necessaria una variazione al PUGC vi
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Art. 69 - (Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, de
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Art. 70 - (Criteri generali per l'adozione dei regolamenti edilizi)
1. La Giunta regionale adotta una deliberazione per la determinazione dei criteri generali per la formazione dei regolamenti edilizi e per consentirne il neces
PREMESSA (Gli oneri di urbanizzazione; I riferimenti nel T.U. dell’edilizia e nella Legge urbanistica; Quali sono le opere di urbanizzazione) - LA DISCIPLINA NEL “VECCHIO” D. LEG.VO 163/2006 (Procedure per l’affidamento; Livello di progettazione a base di gara; Opere non realizzate a scomputo ma in base a convenzione) - LA DISCIPLINA NEL NUOVO D. LEG.VO 50/2016 (Procedure per l’affidamento; Livello di progettazione a base di gara; Decorrenza della disciplina del D. Leg.vo 50/2016) - ALTRI CASI DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE A SPESE DEL PRIVATO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPERE (Criteri di determinazione; Variazione del valore stimato).
Intesa 20/10/2016 della Conferenza unificata che reca il Regolamento edilizio tipo ai sensi del D.L. “sblocca Italia” 133/2014. Nell'articolo sono fornite indicazioni su che cosa è il Regolamento edilizio comunale, i suoi contenuti ed il procedimento di approvazione, sui contenuti del Regolamento tipo, sull'iter della sua approvazione e del successivo recepimento da parte degli enti territoriali.
Pianificazione delle attività, dimensioni, caratteristiche, ubicazione e distanze da rispettare dentro e fuori dai centri abitati, autorizzazioni (enti competenti, documentazione da produrre, tempistica per il rilascio o il diniego, durata, rinnovo e decadenza, sanzioni, obblighi del titolare, rapporto con le autorizzazioni edilizie), sanzioni.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Cambio di destinazione d'uso: analisi del concetto giuridico e tecnico di “destinazione d’uso" e delle varie tipologie, delle modalità di cambiamento e conseguenti implicazioni procedurali alla luce del Decreto "Salva casa"
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Cambio di destinazione d'uso: analisi del concetto giuridico e tecnico di “destinazione d’uso" e delle varie tipologie, delle modalità di cambiamento e conseguenti implicazioni procedurali alla luce del Decreto "Salva casa"
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Classificazione degli interventi edilizi - Regime degli interventi con schema e dettaglio dalla A alla Z - Varianti e cambi di destinazione d’uso - Procedimenti edilizi, segnalazioni e comunicazioni - Contributo di costruzione e opere a scomputo - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Revoca, annullamento, rifiuto o ritardo del titolo edilizio - Casi e questioni - Modulistica e formulario
INCLUDE
Schema generale degli interventi da “Abbaino” a “Zanzariera” - Risoluzione di 113 “Casi e Questioni” difficili o particolari
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Formulario con atti, modelli, asseverazioni e verbali in formato editabile
6° edizione riveduta e aggiornata
La legislazione Urbanistica - La pianificazione urbanistica comunale - I piani sovracomunali - La normativa tecnica del territorio - I programmi di attuazione - La regolamentazione dell’attività edilizia - La normativa tecnica dell’edilizia - La sostenibilità
GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE - ATTIVITA' EDILIZIA
Edilizia, urbanistica e governo del territorio - Pianificazione urbanistica generale e attuativa - Diritti edificatori, cessione di cubatura, urbanistica negoziata - Standard urbanistici e parcheggi - Procedimenti edilizi e titoli abilitativi, edilizia libera - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Piano casa e rigenerazione urbana
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
PERMESSO DI COSTRUIRE - SCIA E SCIA ALTERNATIVA - CILA E CILAS - FINE LAVORI - AGIBILITÀ
3a edizione riveduta e aggiornata
Modulistica unificata per l’edilizia - Quadro degli interventi e dei procedimenti edilizi - Attestazioni, asseverazioni e responsabilità dei tecnici - Dichiarazioni del titolare dell’intervento - Dichiarazioni del progettista e relazione tecnica di asseverazione - Quadro delle verifiche, istanze e comunicazioni non edilizie
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