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Deliberaz. G.R. Lazio 25/11/2011, n. 551

Nuovi criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Province, successivamente alla pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell’art. 21, comma 12, della legge regionale n. 38/1999 «Norme sul governo del territorio».
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica;

Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

VISTO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali e delinea il sistema regionale delle autonomie locali;

VISTO i

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che in materia di urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali ha delineato un nuovo assetto delle competenze dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, attribuendo alla Regione ed agli Enti Locali le funzioni amministrative attinenti in particolare l’urbanistica e la pianificazione territoriale, con l’esclusione di quelle riservate allo Stato ed elencate all’art. 54;

VISTO

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” che, in attuazione dell’art. 3 della legge n. 142/1990 (ora decreto legislativo n. 267/2000) e della legge n. 59/1997, ha disciplinato l’organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato nel rispetto dei principi

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Allegato A - Nuovi criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alle Province a seguito della pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell’art. 21, comma 12, della legge regionale n. 38/1999 “Norme sul governo del territorio”

La presente circolare fornisce nuovi criteri e modalità di applicazione della legge regionale n. 38/1999 in tema di esercizio delle funzioni urbanistiche da parte delle Province a seguito della pubblicazione dei Piani Territoriali Provinciali Generali sul BURL ai sensi dell’art. 21, comma 12.

Sul tema era già intervenuta la D.G.R. n. 523 del 18.07.2008 con cui era stata approvata una circolare sul medesimo tema, che deve considerarsi integralmente sostituita dalla presente.

La circol

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Strumenti urbanistici adottati prima della pubblicazione del PTPG


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(art. 66, comma 1, legge regionale n. 38/1999 “Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche”)

Ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, adottati dai Comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sen

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Strumenti urbanistici adottati dopo la pubblicazione del PTPG


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Piani regolatori generali e loro varianti (art. 66, comma 1, legge regionale n. 38/1999 “Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche”)

L’art. 66, comma 1, della legge regionale n. 38/1999 prevede che “ai piani regolatori generali e loro varianti […] adottati dai comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti”.

Sulla base di tale disposizione, la precedente circolare approvata con D.G.R. n. 523 del 18.07.2008 stabiliva che ai piani regolatori generali e loro varianti successivi alla pubblicazione dei PTPG si applicassero le modalità di formazione e di approvazione previste dalla legge regionale n. 38/1999. Inoltre escludeva, dopo la pubblicazione del PTPG, la possibilità per le Amministrazioni Comunali di adottare nuovi PRG o loro varianti generali ai sensi della legge n. 1150/1942.R

Con la presente circolare si ritiene di modificare tale impostazione per ragioni di opportunità venute alla luce nel periodo di prima applicazione della circolare.

È infatti emersa in sede applicativa l’incongruenza palese di applicare le norme della legge regionale n. 38/1999 agli strumenti urbanistici e rispettive varianti approvati secondo la disciplina antecedente, e quindi maturati in un contesto normativo totalmente diverso che, peraltro, prevedeva l’approvazione regionale e nessuna competenza provinciale.

Per ovviare a tale incongruenza deve quindi ritenersi che la disposizione dell’art. 66, comma 1, della l.r. n. 38/1999 vada letta

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Strumenti urbanistici attuativi e loro varianti


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(art. 66, comma 1 e comma 2, legge regionale n. 38/1999 “Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche”)

Per gli strumenti urbanistici attuativi la precedente circolare prevedeva un differente regime a seconda che fossero conformi o meno agli strumenti generali. In particolare disponeva per i primi l’applicazione della legge regionale n. 38/1999, mentre per quelli in variante l’applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 36/1987 fino alla data di adozione dei PUCG o dell’adeguamento dei PRG ai PTPG.

Si intendeva in tal modo colmare la lacuna dovuta al disposto dell’art. 66, comma 2, della legge regionale n. 38/1999 il quale stabilisce che agli strumenti attuativi in variante si applicano le disposizioni della l.r. n. 36/1987 (fino all’adozione dei PUCG e comunque fino della scadenza del termine previsto per l’adeguamento dei PRG ai PTPG), mentre nulla dice invece a proposito degli strumenti attuativi conformi ai PRG vigenti.

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Accordi di programma


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(art. 49 “Accordi di Programma” e art 66, comma 1, legge regionale n. 38/1999 “Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche”)

La circolare precedentemente approvata prevedeva l’applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 38/1999 anche per le varianti ai piani regolatori generali derivanti da accordi di programma successive alla pubblicazione dei PTPG.

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Adozione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità in variante allo strumento urbanistico generale


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(art. 19 d.p.r. n. 327/2001 e art. 50bis legge regionale n. 38/1999 “Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”)

Relativamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità non conformi alle previsioni urbanistiche per le quali la variante allo strumento urbanistico viene disposta con le procedure di cui all’art. 19 del d.p.r. n. 327/2001, l’art. 50bis della legge regionale n. 38/1999, inserito dall’art. 73, comma 1, della legge regionale n. 31/2008, ha stabilito che “la verifica di compatibilità della variante è effettuata, in deroga agli artt. 33 e 34 della presente legge, dalla provincia, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della delibera comunale di cui all’articolo 19, comma 4. Decorso inutilmente il suddetto termine, la verifica si intende positiva”.

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