Articolo abrogato dall'art. 3, della L.R. 17/03/2003, n. 8, così recitava:

"Art. 53 - Indirizzi per la redazione dei P.U.C.G.

1. Nella formazione dei nuovi PUCG, nella revisione di quelli vigenti o mediante apposita variante, i comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l'integrità dell'azienda agricola.

2. I comuni, di norma, suddividono le zone agricole del proprio territorio in:

a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;

b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;

c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;

d) terreni boscati o da rimboschire.

3. Le previsioni del PUCG devono essere compatibili con la relazione agro-pedologica e di uso dei suoli di cui all'articolo 37."

Dalla redazione