Sent.C. Cass. 08/05/2008, n. 11227 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 08/05/2008, n. 11227

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1. Danni a terzi - Da cose in custodia - Responsabilità del custode ex art. 2051 C.c. - Limiti
1. La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 Cod. civ. si fonda non su un comportamento od attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, c.1, Cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato.

1. Conf. Cass. 20 luglio 2002 n. 10641R 1a. Sulla responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. per i danni cagionati a terzi da cose in custodia, ved. Cass. 29 novembre 2006 n. 25243 R (Responsabilità del custode ex art. 2051 C.c. in caso di caduta dell’attrice sulla rampa d’accesso all’edificio condominiale resa scivolosa dalla neve); 26 settembre 2006 n. 20825 R; 6 febbraio 2007 n. 2563 R [Responsabilità ex art. 2051 per danni a terzi da cose in custodia (Fattispecie: incidente su pista da sci)]; 18 gennaio 2006 n. 832 R (Verifica pericolosità di pista da sci); 30 novembre 2005 n. 26086 R (Condizioni); 9 novembre 2005 n. 21684 R (Caduta da scala d’albergo); 3 agosto 2005 n. 16231 R e 9 febbraio 2004 n. 2422 R (Responsabilità del proprietario di un immobile locato, per danni causati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti che vi sono inglobati); e 10 febbraio 2005 n. 2706R (Responsabilità del gestore di pista da sci) e 7 febbraio 2005 n. 2410 R (Responsabilitàc P.A. per carente manutenzione di strade pubbliche - Esclusione); 1 ottobre 2004 n. 19653 (OR)R (Responsabilità P.A. - Condizioni e limiti); 4 giugno 2004 n. 10649 R (Responsabilità del proprietario - Condizioni); 15 marzo 2004 n. 5236 R (Folgorazione di un idraulico mentre lavorava in un appartamento); 4 febbraio 2004 n. 2062 R (Responsabilità del proprietario di un terreno franato).
(Cod. civ. artt. 1227, c.1 e 2051)

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