Sent.C. Cass. 30/11/2005, n. 26086 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 30/11/2005, n. 26086

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1. Danni a terzi - Da cose in custodia - Responsabilità ex art. 2051 C.c. - Condizioni.
1. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'art. 2051 Cod. civ. - ha carattere oggettivo e, perchè possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Deve pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. (Nella specie, la S.C., enunciando tale principio e rigettando il ricorso proposto, ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto irrilevante, con riferimento all'imputazione della responsabilità riconducibile alla propagazione di infiltrazioni idriche da un piano superattico a quello sottostante, la circostanza che l'impianto di scarico delle acque fosse, nel suo complesso, un bene condominiale, ed invece ha ritenuto positivamente individuata la relazione di fatto fondante della responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. nella circostanza che l'impianto era posto a servizio del lastrico solare del quale era proprietario esclusivo il ricorrente, con conseguente individuabilità nella sua persona del soggetto in grado di controllarne le modalità d'uso e di conservazione).

1. Conf. Cass. 11 gennaio 2005 n. 376; [R=W11GE05376] 10 agosto 2004 n. 15429. [R=W10AG0415429] Ved. Cass. 15 ottobre 2004 n. 20335; [R=W15O0420335] 6 aprile 2004 n. 6753; [R=W6A046753] 15 marzo 2004 n. 523 [R=W15M04523]; 12 novembre 1997 n. 11160; [R=W12N9711160]S.U. 11 novembre 1991 n. 12019. [R=WSU11N9112019] 1a.- Sulla responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. per i danni cagionati a terzi da cose in custodia, ved. Cass. 9 novembre 2005 n. 21684 [R=W9N052168] (Caduta da scala d'albergo); 3 agosto 2005 n. 16231 in GIU 1/06, 204 e 9 febbraio 2004 n. 2422 R(Responsabilità del proprietario di un immobile locato, per danni causati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti che vi sono inglobati); e 10 febbraio 2005 n. 2706 in GIU 2/05, 486 (Responsabilità del gestore di pista da sci) e 7 febbraio 2005 n. 2410 R (Responsabilità P.A. per carente manutenzione di strade pubbliche - Esclusione); 1 ottobre 2004 n. 19653 R (Responsabilità P.A. - Condizioni e limiti); 4 giugno 2004 n. 10649 in GIU 2/04, 530 (Responabilità del proprietario - Condizioni); 15 marzo 2004 n. 5236 R (Folgorazione di un idraulico mentre lavorava in un appartamento); 4 febbraio 2004 n. 2062 R (Responsabilità del proprietario di un terreno franato).
[Cod. civ. art. 2051(n)]

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