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Sent.C. Cass. 03/08/2005, n. 16231

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1. Danni da cose in custodia - Ex art. 2051 C.c. - Danni cagionati a terzi dalle parti e da accessori dell'immobile locato - Responsabilità del conduttore dell'immobile - Danni causati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti che vi sono inglobati - Responsabilità del proprietario.
1. In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico - salvo quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene - ai sensi del suddetto art. 2051 Cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto conforme al principio enunciato la sentenza impugnata con la quale era stata riconosciuta la responsabilità del proprietario dell'immobile locato che, conservando, per l'appunto, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, era tenuto a consentire l'accesso al condominio attore negli immobili stessi, in considerazione della necessità ed urgenza di eseguire i lavori di consolidamento dell'intero stabile).

1. Conf. Cass. 9 febbraio 2004 n. 2422 R Ved. Cass. 11 gennaio 2005 n. 376; [R=W11GE05376] 15 marzo 2004 n. 5236 R
[Cod. civ. art. 2051 (n)]

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