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Sent.C. Cass. 18/01/2006, n. 832

50791 50791
1. Danni a terzi - Da cose in custodia - Responsabilità ex art. 2051 C.c. - Verifica pericolosità di pista da sci.
1. La responsabilità del gestore di un impianto di risalita su una pista da sci va accertata verificando in concreto la pericolosità dell'impianto e avendo riguardo all'eventuale caso fortuito che, a norma dell'art. 2051 Cod. civ., esclude la responsabilità del custode, e può consistere anche nel comportamento dello stesso danneggiato. (Nella specie, è stata esclusa la responsabilità del gestore perchè l'evento dannoso si era verificato non lungo la pista di discesa o la zona di frenata, ma in un'area destinata alla sosta e al transito degli sciatori verso il parcheggio e gli impianti di risalita attigui, area nella quale lo sciatore danneggiato aveva fatto irruzione a velocità particolarmente elevata e non adeguata alle condizioni di luogo).

1. Conf. Cass. 10 febbraio 2005 n. 2706 R. Ved. Cass. 24 aprile 2004 n. 7916 R 1a. - Ved. Cass. 30 novembre 2005 n. 26086 R
[Cod. civ. art. 2051 (n)]

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