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Sent.C. Cass. 01/10/2004, n. 19653

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1. Danni a terzi - Da cose in custodia - Responsabilità P.A. - Ex art. 2051 C.c. - Condizioni. 2. Danni a terzi - Da cose in custodia - Responsabilità P.A. - Ex art. 2051 - Prova del danneggiato - Limiti.
1. È configurabile, a carico della P.A. (o del gestore), una responsabilità ex art. 2051 C.c. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi che comunque non è ravvisabile ove si tratti di edificio. Tali caratteristiche del bene quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi ala responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051 C.c., in relazione alle lesioni riportate da una donna inciampata, lungo il percorso di uscita da un palazzetto dello sport, nella pavimentazione di gomma che presentava una sporgenza anomala non segnalata né transennata). 2. Il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 C.c. contro una P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto.

1n. - Cod. civ. - Art. 2051 (Danno cagionato da cose in custodia) - Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
1. e 2. (Cod. civ. art. 2051)

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