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Sent.C. Cass. 10/02/2005, n. 2706

50386 50386
1. Danni da cose in custodia - Ex art. 2051 C.c. - Responsabilità del gestore di pista da sci.
1. In una pista da sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecnica sono prevedibili la perdita dell'equilibrio e i movimenti incontrollati che ne derivano, sicché, ai fini della configurabilità di una responsabilità per custodia del gestore dell'impianto di risalita, essendo tutti gli ostacoli che vi siano posti astrattamente pericolosi, va verificata in concreto l'esclusione della pericolosità, in base sia alle caratteristiche degli stessi sia del materiale adoperato. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato che anche in una pista di lieve pendenza ed agevole tracciato, dotato di buona visibilità, l'esistenza di una recinzione sostenuta da paletti in legno non imbottiti può costituire, atteso lo stato dei luoghi e l'utilizzo della pista anche da parte di sciatori inesperti, un pericolo idoneo a provocare le lesioni dello sciatore.


(Cod. civ. art. 2051)

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