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Sent.C. Cass. 29/11/2006, n. 25243

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1. Danni da cose in custodia - Ex art. 2051 C.c. - Responsabilità del custode - Onere della prova - Fattispecie (Caduta dell’attrice sulla rampa di accesso all’edificio condominiale resa scivolosa dalla neve).
1. Ai sensi dell’art. 2051 Cod. civ. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall’altro, che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno (come, nella specie, la strada resa scivolosa dall’elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacciata), costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. (Nella specie, la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda proposta per i danni subiti dall’attrice per effetto della caduta sulla rampa di accesso all’edificio condominiale resa scivolosa dalla neve, aveva escluso l’obbligo del condominio di sgomberare la strada dalla neve in considerazione dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità delle ripetute nevicate; sulla base dei principi surrichiamati, la S.C. ha cassato la decisione sul rilievo che i giudici di appello non avevano accertato, ai sensi dell’art. 2051 Cod. civ., se il condominio fosse o meno custode della strada).

1. Ved. Cass. 9 novembre 2005 n. 21684.R Conf. Cass. S.U. 11 novembre 1991 n. 12019 [R=W11N9112019] (secondo il più moderno indirizzo giurisprudenziale, successivamente ribadito dalle Cass. 15 marzo 2004 n. 5236;R 4 febbraio 2004 n. 2062 R 20 agosto 2003 n. 12219;R 10 febbraio 2003 n. 1948).[R=W10F031948] 1a.- Ved. Cass. 26 settembre 2006 n. 20825.
(Cod. civ. art. 2051)

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