Sent.C. Cass. 22/09/2009, n. 20415 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 22/09/2009, n. 20415

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1. Cose in custodia - Responsabilità del custode - Per evento dannoso - Condizioni - Fattispecie (Infortunio nel parco)
1. Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell’art. 2051 Cod. civ., il custode ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa - che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) - del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell’evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione, salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell’art. 1227 Cod. civ., da valutare dal giudice di merito. (Nella specie, una madre si era infortunata mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo, difettoso, nella villa comunale).

1. Ved. Cass. 10 ottobre 2008 n. 25029 R; 8 maggio 2008 n. 11227 R; 19 febbraio 2008 n. 4279 [R=W19F084279]; 6 febbraio 2007 n. 2563 R; 20 ottobre 2005 n. 20317 [R=W20O0520317]; 15 ottobre 2004 n. 20334 [R=W15O0420334]; 9 agosto 2004 n. 15429 [R=W9AG0415429]. 1a. (RCT 2051) - Ved. “Responsabilità per danni a terzi”.
(Cod. civ. artt. 1227, 2051)

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