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Sent.C. Cass. 15/03/2004, n. 5236

50046 50046
1. Danni da cose in custodia - Ex art. 2051 Cod. civ. - Folgorazione di un idraulico mentre lavorava in un appartamento - Responsabilità del proprietario.
1. In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 Cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante. (Nella specie, relativa alla folgorazione di un idraulico presso un'abitazione, seguita all'errata realizzazione da parte di un elettricista di un collegamento «volante» tra centralina elettrica e comando dell'elettropompa, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la corresponsabilità dei proprietari dell'abitazione, benché fosse stato accertato che già tre anni prima, in fase di costruzione, l'impianto era stato realizzato senza i prescritti congegni di protezione.)


(Cod. civ. art. 2051)

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