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Sent.C. Cass. 26/05/2001, n. 7208

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Uso di mezzo privato - Indennizzabile - Condizione (Ante D.Lgs. 2000 n. 38).
1. Non è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore durante il tragitto casa-lavoro percorso con mezzo privato, ove lo stesso lavoratore non dimostri la necessità dell'utilizzo di tale mezzo in relazione agli orari lavorativi ed a quelli dei mezzi pubblici di trasporto, senza che rilevi, al riguardo, che l'uso del mezzo privato sia stato autorizzato dal datore di lavoro, non potendo tale autorizzazione supplire alla mancanza delle condizioni di fatto prescritte per la configurazione dell'infortunio in itinere e per il conseguente intervento della tutela assicurativa (Principio affermato in relazione a fattispecie anteriore alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38).

Sull'infortunio in itinere ved. Cass. 13 novembre 2000 n. 14682R (È indennizzabile l'infortunio in itinere cioè occorso, lungo il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro, al lavoratore che aveva fatto uso del mezzo di trasporto pubblico); 8 novembre 2000 n. 14508R (È indennizzabile l'infortunio durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro anche con uso del mezzo di trasporto privato purché imposto da particolari esigenze); 13 novembre 2000 n. 14681R e 7 giugno 1999 n. 5580R [Deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta (o di un ciclomotore) per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato o dalla possibilità di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico]; 28 settembre 2000 n. 12891R (È indennizzabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel recarsi con proprio veicolo dall'abitazione al luogo di lavoro, a ciò costretto da mezzi pubblici mancanti oppure tali da non consentire la puntuale presenza al lavoro o da essere eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare); 17 maggio 2000 n. 6431R; 18 aprile 2000 n. 5063R (Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole); 24 novembre 1999 n. 13097 R (Il cd. «infortunio in itinere» deve ritenersi indennizzabile anzitutto quando il lavoratore si sia servito del mezzo pubblico di trasporto, necessario per raggiungere il luogo di lavoro); 4 giugno 1999 n. 5517R (La figura dell'infortunio in itinere può configurarsi se l'infortunio si verifica in occasione di lavoro, condizione, questa, che non può ritenersi sussistente in caso di uso normale del mezzo pubblico che copre il percorso di andata e ritorno fra casa e luogo di lavoro).
(D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38)R

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