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Sent.C. Cass. 25/07/2001, n. 10162

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Utilizzazione «necessitata» di mezzo privato - Indennizzabilità.
1. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 - secondo cui sia l'infortunio in itinere sia l'infortunio verificatosi nel corso di uno spostamento del lavoratore per motivi inerenti allo svolgimento della propria prestazione sono indennizzabili anche in caso di utilizzazione di mezzi di trasporto privati, purché tale utilizzazione sia «necessitata», cioè funzionalizzata, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi.

Ved. Cass. 26 maggio 2001 n. 7208R.
(D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38)R

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