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Sent.C. Cass. 28/09/2000, n. 12891

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Uso di veicolo proprio - Configurabilità - Condizioni.
1. L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subìto dal lavoratore nel percorrere con un mezzo proprio la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro - infortunio che ora trova una previsione espressa nel D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in attuazione della legge delega 17 maggio 1999 n. 144 - postula la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, in ragione della mancanza di mezzi pubblici o, quando vi siano, allorché questi non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o si dimostrino eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare.

1a. Sull'infortunio in itinere ved. Cass. 17 maggio 2000 n. 6431R.
(L. 17 maggio 1999 n. 144R; D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38)R

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