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Sent.C. Cass. 03/08/2001, n. 10750

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Uso di mezzo privato - Indennizzabilità - Condizioni.
1. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli standard comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero. (Nella specie, la Corte suprema ha annullato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad un lavoratore che stava rientrando nella propria abitazione con un mezzo di trasporto privato per consumare il pranzo e poi ritornare sul posto di lavoro, aveva escluso l'indennizzabilità sul solo presupposto che la scelta del mezzo privato non fosse funzionale alle modalità della prestazione lavorativa).

Ved. Cass. 26 maggio 2001 n. 7208R.

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