Sent.C. Cass. 18/04/2000, n. 5063 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 18/04/2000, n. 5063

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Uso di mezzo proprio - Indennizzabilità - Condizioni.
1. Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la Corte suprema ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, più vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica, e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell'infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia del giorno festivo, al luogo di dimora, anziché presso la famiglia di origine, nel luogo della sua residenza, avrebbe costituito rischio elettivo).

Sull'infortunio in itinere ved. Cass. 4 giugno 1999 n. 5517R (La figura dell'infortunio in itinere può configurarsi se l'infortunio si verifica in occasione di lavoro, condizione, questa, che non può ritenersi sussistente in caso di uso normale del mezzo pubblico che copre il percorso di andata e ritorno fra casa e luogo di lavoro).
(T.U., D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)

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