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Sent.C. Cass. 05/06/2001, n. 7612

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Utilizzo di auto privata per andare al luogo di consumazione del pasto - Indennizzabile.
1. Anche per le fattispecie alle quali non è applicabile ratione temporis l'art. 12 D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 deve considerarsi indennizzabile come infortunio in itinere l'infortunio occorso su una autovettura privata al lavoratore durante l'intervallo per il pasto lungo il normale percorso di andata o di ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto, qualora siano state accertate la mancata predisposizione di un servizio di mensa aziendale e l'inesistenza di mezzi pubblici idonei; in base all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, infatti, da un lato non è da considerare esigibile, secondo l'attuale modo di vivere e di sentire, che il lavoratore provveda a nutrirsi nell'intervallo del pranzo consumando sul luogo di lavoro cibo portato da casa e dall'altro l'utilizzazione di una autovettura privata in mancanza di mezzi pubblici per il soddisfacimento di una esigenza connessa al mantenimento delle condizioni fisiche idonee a consentire lo svolgimento delle prestazioni lavorative pomeridiane si deve considerare obbligata e non il frutto di una libera determinazione del lavoratore non funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ved. Cass. 26 maggio 2001 n. 7208R.
(D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12)R.

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