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Sent.C. Cass. 29/10/1999, n. 12146

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1. Arbitrato - Arbitri - Compenso - Determinazione valore della controversia - Sulla base della domanda - Necessità.
1. Ai fini della liquidazione del compenso agli arbitri il giudice deve determinare il valore della controversia, di cui i medesimi sono stati investiti, tenendo conto della domanda; non può peraltro avvalersi del primo comma dell'art. 12 Cod. proc. civ., a tenore del quale nei rapporti obbligatori il valore della controversia si determina "in base a quella parte del rapporto che è in contestazione", quando gli arbitri siano stati chiamati ad accertare il contenuto dell'intero rapporto negoziale, perché in tali casi la norma non trova applicazione.

1a. (ARB-ONO) Sulla determinazione e liquidazione del compenso dovuto agli arbitri ved. Cass. 13 luglio 1999 n. 7399R; 5 marzo 1991 n. 2318R e 27 luglio 1990 n. 7602R (É ammissibile, per il compenso agli arbitri, il criterio di liquidazione secondo tariffe professionali); 7 maggio 1999 n. 4601R (Per la determinazione del compenso agli arbitri ha competenza il Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ricade la sede dell'arbitrato); 21 aprile 1999 n. 3945R e 11 maggio 1998 n. 4741R e 24 giugno 1994 n. 6108R (L'efficacia della determinazione del compenso effettuata dagli stessi arbitri ai sensi dell'art. 814 Cod. proc. pen. è condizionata all'accettazione di tutti i contendenti); 29 marzo 1999 n. 2972R (Per l'ordinanza con cui stabilisce la liquidazione del compenso agli arbitri, il Presidente del Tribunale adotta criteri equitativi di valutazione discrezionale anche con eventuale ricorso a tariffe di particolari professionisti); 6 marzo 1999 n. 1929R (Dal 1° aprile 1995, per gli avvocati nominati arbitri la liquidazione del compenso si effettua in base alla tariffa professionale e non a criteri equitativi); 9 gennaio 1999 n. 131R e 6 maggio 1998 n. 4548R (Contro l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale liquida il compenso agli arbitri è ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 (Cost., per violazione di legge); 6 marzo 1998 n. 2494R e 17 ottobre 1996 n. 9074R e 3 aprile 1995 n. 3907R (La procedura di liquidazione del compenso degli arbitri presuppone che sia stato pronunciato il lodo); 20 gennaio 1998 n. 480R (Per la liquidazione del compenso agli arbitri può valutarsi la rilevanza del valore della controversia); 29 novembre 1996 n. 10660R (Criteri per la determinazione del compenso da parte del Presidente del Tribunale; inammissibilità dell'indagine sulla validità del compromesso e del lodo); 6 settembre 1996 n. 8139R (Determinazione del compenso con valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale e suo eventuale ricorso a tariffe di particolari professionisti); 17 ottobre 1995 n. 10824R e 20 novembre 1993 n. 11489R e 10 luglio 1993 n. 7604R (L'art. 814 Cod. proc. pen. sulla liquidazione del compenso agli arbitri è applicabile al solo arbitrato rituale); 22 aprile 1994 n. 3839R (Sul giudice competente per la liquidazione del compenso al segretario del Collegio arbitrale); 25 novembre 1993 n. 11664R (Per la determinazione del compenso, il Presidente del Tribunale procede nel rispetto del contraddittorio; ma non è applicabile la normativa sul procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore); 12 agosto 1992 n. 9548R (Determinazione del compenso devoluta al Presidente del tribunale).
(Cod. proc. civ. art. 12, comma 1)

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