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Sent.C. Cass. 27/08/1991, n. 9193

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Valutazione d'azienda - Onorario a percentuale - Scaglione massimo - Limite non superabile.
1. Al fine della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica avente ad oggetto la valutazione di azienda, secondo le disposizioni della L. 8 luglio 1980 n. 319 e le tabelle approvate con D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 (in attuazione dell'art. 2 legge cit.), lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato a partire da lire 500.000.001 fino a lire 1.000.000.000, configura un limite non superabile, pure quando la stima di detta azione sia di ammontare eccedente.

1. Ved. Cass. 19 aprile 1988 n. 3070R 1. e 2. a Cass. 23 agosto 1991 n. 9052R.
(C.c. art. 2233; L. 8 luglio 1980 n. 319R; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820[R=DPR82083]; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352)R

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