Sent.C. Cass. 19/04/1988, n. 3070 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 19/04/1988, n. 3070

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Obbligo di anticipazione - Condizioni obbligo di rimborso del soccombente ex art. 91 C.p.c. - Nullità della consulenza - Irrilevanza.
1. L'obbligo delle parti di anticipare il compenso al consulente tecnico è condizionato alla sola nomina del consulente da parte del giudice e del deposito della relazione, ai sensi dell'art. 90 C.p.c. senza che l'obbligo del soccombente per il rimborso della relativa spesa sia sottratto alla comune disciplina delle spese processuali disposta dall'art. 91 C.p.c. in ragione della nullità della consulenza tecnica per violazione di norme processuali (nella specie, per omesso avviso alle parti).

1. Ved. Cass. 15 marzo 1984 n. 1753 [R=W15M841753](La liquidazione delle spese di C.T.U. costituisce un ordine del giudice di anticipazione provvisoria e non di condanna al pagamento); ved. anche Cass. 15 giugno 1979 n. 3371 R(il compenso al C.T.U. è liquidato con decreto del giudice, impugnabile con opposizione come il decreto ingiuntivo).
C.p.c. artt. 90 e 91

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