Sent.C. Cass. 09/12/1992, n. 13037 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 09/12/1992, n. 13037

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Decreto di liquidazione - Ordinanza del Tribunale nel procedimento di opposizione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Termini 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Categorie di ausiliari del giudice - Equiparazione ex art. 1 L. 1980 n. 319 - Conseguenze
1. In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria, l'ordinanza emessa dal Tribunale su ricorso contro il decreto del giudice istruttore a norma dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, integra un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi ed è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 327 C.p.c. 2. In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria l'art. 1 L. 8 luglio 1980 n. 319, istituendo un'equiparazione fra tali categorie di ausiliari del giudice, non consente alcun collegamento fra determinati criteri di liquidazione del compenso ed appartenenza dell'ausiliario all'una o all'altra categoria, né, in particolare, di distinguere fra consulente tecnico e perito per ragioni diverse dalla prestazione della rispettiva attività nel processo civile o penale, per l'uno come per l'altro dovendo, invece, il compenso essere determinato in misura fissa o variabile, correlata alle previsioni delle tabelle professionali - sia per le attività in queste indicate, sia per altre analoghe - ovvero col sistema della commisurazione al tempo (cosiddetta vocazione) nei residui casi di inapplicabilità delle dette tabelle.

1. Ved. Cass. 27 agosto 1991 n. 9193 R, 13 marzo 1989 n. 1252[R=W13M891252], 1° agosto 1986 n. 4936, [R=W1AG864936] 17 novembre 1983 n. 6857.R Il D.P.R. 1983 n. 820 (Con le tabelle degli onorari di periti e consulenti) citato nella sentenza in oggetto è stato sostituito dal vigente D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352
1. e 2. Cost. artt. 76 (ved. nota 1. a Cass. 9.12.1992 n. 13003R,87, 111 C.p.c. artt. 327 e 739; L. 13 giugno 1942 n. 794; L. 8 luglio 1980 n. 319 R; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 [R=DPR82083]

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