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Sent.C. Cass. 23/08/1991, n. 9052

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Stima dei danni subiti da immobili - Criterio di liquidazione del compenso ex art. 12 D.P.R. 1983 n. 820, per analogia. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Stima dei danni subiti da diversi immobili - Unicità dell'incarico anche per pluralità di valutazioni.
1. Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio (nella specie, un ingegnere), cui venga affidato l'incarico di stimare i danni subiti da alcune proprietà immobiliari, al fine di determinare la spesa necessaria per la loro riparazione, la prestazione del consulente non va compresa nell'attività di estimo, prevista dall'art. 13 D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, la quale include essenzialmente la determinazione del reddito dei beni materiali stimati, bensì tra le consulenze tecniche in materia di misura e di contabilità di lavori, disciplinate dall'art. 12 D.P.R. cit., anche se questa norma si riferisce a lavori già effettuati, data l'analogia tra le due situazioni e la possibilità di ricorrere al criterio analogico, espressamente consentita dall'art. 3 L. 8 luglio 1980 n. 319. 2. In tema di liquidazione degli onorari di un consulente tecnico d'ufficio, la pluralità delle valutazioni a lui affidate (nella specie, con riguardo ai danni subiti da diversi immobili di distinti proprietari) non esclude l'unicità dell'incarico e conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale di quest'ultimo, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima.

1. L'art. 13 del D.P.R. 1983 n. 820 stabilisce l'onorario spettante al perito o al C.T.U. per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo. L'art. 3 della L 1980 n. 319 stabilisce che «Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle Tabelle». 1. e 2. Sui criteri di liquidazione al C.T.U. ved. Trib. Napoli 2 maggio 1989 in Foro it. 1990, I, 2752. Sull'onorario del C.T.U. ved. anche Cass. 10 novembre 1988 n. 6055 R, Cass. 14 maggio 1990 n. 4126 R; Cass. 6 agosto 1990 n. 7905, R 14 agosto 1990 n. 8270,R 20 agosto 1990 n. 8454,R 17 novembre 1990 n. 11118 R e C. Conti Stato 2 dicembre 1990 n. 87 [R=WCO2D9087]; Cass. 23 gennaio 1991 n. 601R n. 1476 [R=W23GE911476] e 23 maggio 1991 n. 5858 R
D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, artt. 12 e 13[R=DPR82083,A=12]; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 3R

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