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Sent.C. Cass. 30/10/1991, n. 11656

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Maggiorazione ex art. 5 L. 1980 n. 319 - Condizioni. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Perizia in materia di bilancio - Anche per pluralità di bilanci.
1. Gli onorari previsti dalle tabelle per le prestazioni eseguite dai consulenti tecnici su disposizioni dell'Autorità giudiziaria possono essere maggiorati, ai sensi dell'art. 5 L. 8 luglio 1980 n. 319, solo in caso di eccezionale importanza, complessità e difficoltà dell'incarico e non anche, quindi, se si tratta di difficoltà e complessità che superano l'ordinario senza assumere carattere di eccezionalità. 2. Al fine della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica, in materia di bilancio, le disposizioni dell'art. 4 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, sul calcolo mediante percentuale sul totale delle attività e sul totale dei ricavi lordi, trovano applicazione ad una pluralità di bilanci, in considerazione dell'autonomia delle indagini attinenti a ciascuno di essi, ferma però restando, pure in tale ipotesi, l'operatività dei limiti (rispettivamente cinque e dieci miliardi) oltre i quali l'eventuale eccedenza di dette attività o di detti ricavi non influisce sull'onorario medesimo.

1. L'art. 5 della L. 1980 n. 319 stabilisce che «per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio». 2. L'art. 4 del D.P.R. 1988 n. 352 stabilisce la misura dell'onorario a percentuale per la perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite. Ved. anche, in materia di onorario per il C.T.U., le Cass. 23 agosto 1991 n. 9052R e 9053 Re le Cass. 27 agosto 1991 n. 9193R e 9194, R, e la nota 1. e 2. a Cass. 23 agosto 1991 n. 9052.R
L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 5R D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, art. 4R

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