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Sent.C. Cass. 16/05/1994, n. 4791

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Decreto di liquidazione - Emesso da Pretore - Impugnazione - Soggetti legittimati. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Consulenza relativa all'accertamento di abusi edilizi - Liquidazione del compenso - Tabelle ex D.P.R. 1988 n. 352 - Valore non oltre il miliardo - Scaglione massimo insuperabile - Stima di ammontare eccedente - Irrilevanza - Contrasto con art. 2233, 2° c., C.c. - Insussistenza.
1. Il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, emesso dal Pretore nell'esercizio delle sue funzioni requirenti, e cioè dal P.M. presso la Pretura, come può essere impugnato dal difensore dell'imputato, così può essere impugnato, oltre che dallo stesso P.M. presso la Pretura che ha conferito l'incarico e che si accorga dell'erroneità della compiuta liquidazione, anche dal P.M. presso il Tribunale, in quanto espressamente l'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319 gli conferisce tale legittimazione, che non è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale (D.L.vo 28 luglio 1989 n. 271) atteso che l'art. 73 Disp. di att. di detto codice, per le liquidazioni al consulente tecnico, rinvia alla anzidetta L. n. 319 del 1980. 2. Ai fini della liquidazione dell'onorario per consulenze tecniche aventi ad oggetto l'accertamento di abusi edilizi, secondo le disposizioni della L. 8 luglio 1980 n. 319 e le tabelle approvate con D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato in "non oltre il miliardo", configura un limite non superabile, pure quando la stima di dette costruzioni sia di ammontare eccedente; detta limitazione di valore non contrasta con il disposto dell'art. 2233 C.c. - secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione - in quanto l'art. 2 legge n. 319 del 1980 cit. impone di contemperare la misura degli onorari con la natura pubblicistica dell'incarico.

1. Ved. Cass. 4 febbraio 1992 n. 1220, R sulla tempestività del ricorso al Tribunale proposto dal P.M. contro il decreto del giudice istruttore di liquidazione del compenso al perito. 2. Ved. Trib. Napoli 2 maggio 1989; Cass. 23 gennaio 1991 n. 601 R; Cass. 27 agosto 1991 n. 9193 R 1a. e 2a. Ved. nota 1a. a Cass. 21 aprile 1994 n. 3812.R
C.p.p. ex D.L.vo 28 luglio 1989 n. 271; Disp. att. C.p.p., art. 73; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11, 5°c.R C.c. art. 2233, 2° c. ; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 2; Circ. Pres. Trib. Roma 14 aprile 1984 n. 4161; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 [R=DPR27L88352]

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