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Sent.C. Cass. 22/08/1997, n. 7852

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Calcolo a percentuale - Scaglione massimo non oltre un miliardo - Limite insuperabile ex art. 2 D.P.R. 1988 n. 352.
1. In tema di liquidazione dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio, lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato dall'art. 2 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 in «non oltre il miliardo di lire», configura un limite insuperabile, che non contrasta né con gli artt. 35 e 36 Cost., né con l'art. 2233 Cod. civ.; infatti, la razionalità della scelta legislativa è suffragata dalla posizione stessa dei consulenti d'ufficio, i quali, nella loro qualità di ausiliari del giudice, non possono essere considerati, ai fini della valutazione delle loro prestazioni, come semplici lavoratori autonomi. (Nella specie la Corte suprema, in applicazione dell'enunciato principio, prescindendo dalla qualificazione del D.P.R. n. 352 cit. come atto amministrativo regolamentare o come fonte normativa primaria, ha escluso la possibilità per il giudice ordinario di procedere alla disapplicazione del decreto stesso).

1. Sulla limitazione dell'onorario del C.T.U. all'importo corrispondente allo scaglione delle tabelle del D.P.R. 1988 n. 352 fino al valore di 1 miliardo, ved. Cass. 16 settembre 1993 n. 9558 R, 27 agosto 1991 n. 9193 R
Cost. artt. 35 e 36; Cod. civ. art. 2233; L. 8 luglio 1980 n. 319; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, art. 2

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