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Sent.C. Cass. 04/08/1995, n. 8608

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Decreto di liquidazione - Ricorso - Ammissibilità.
1. L'ordinanza con la quale il Tribunale o la Corte di appello, ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, decidono sul reclamo contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori risolve una controversia su diritti soggettivi e, non essendo soggetta ad altri mezzi di impugnazione, può essere impugnata col ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

1. Ved. in particolare Cass. 27 agosto 1991 n. 9193 R e 6 agosto 1990 n. 7905 R. Conf. Cass. 25 novembre 1992 n. 12561 R
Cost. art. 111 ; L. 8 luglio 1980 n. 319, artt. 2, 5 e 11 ; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, artt. 1 e 13 R

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