Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 13/09/2001, n. 27 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 4, della L.R. 16/03/2018, n. 13, così recitava:

"Art. 34 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni.

1. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, è così sostituito:

“I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all’esercizio dell’attività di escavazione:

a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:

- sabbie e ghiaie;

- calcari per cemento;

b) Gruppo “B” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:

- argille per laterizi;

- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;

- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;

- basalti;

- argilla ferrifera e materiali vulcanici;

- terre coloranti;

- sabbie silicee e terra da fonderia;

- gesso;

- torba;

- materiale detritico;

- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.”.

2. Relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, considerate comunque nel computo del tre per cento."

Dalla redazione