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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 11/05/2015, n. 8
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/01/2019, n. 4
- L.R. 20/04/2018, n. 15
- L.R. 27/06/2016, n. 18
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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CAPO I - Ambito di applicazione |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva |
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Art. 2 - Obiettivi1. La Regione, conformemente alle finalità di cui all'articolo 1, in concorso con il Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato italiano paralimpico (CIP), attraverso le rispettive articolazioni territoriali, nonché in concorso con gli enti pubblici territoriali, le istituzioni scolastiche e l'istituzione universitaria, persegue i seguenti obiettivi: a) approva la Carta etica dello sport veneto, di cui all'articolo 3; |
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Art. 3 - La Carta etica dello sport veneto1. La Carta etica dello sport veneto è il documento d'indirizzo che definisce i principi cui s'ispira l'attività motoria e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali: |
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Art. 4 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali; |
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Art. 5 - Sport di cittadinanza1. La Regione, a tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, promuove e sostiene lo sport di cittadinanza, come attività sportiva, motoria |
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TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE |
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CAPO I - Pianificazione |
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Art. 6 - Piano pluriennale per lo sport1. La Regione approva il Piano pluriennale per lo sport, di durata non inferiore a tre anni, che individua: a) lo scenario dell'attività sportiva nel contesto europeo e nazionale; |
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Art. 7 - Piano esecutivo annuale per lo sport1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi fissati dal Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6, la Giunta regionale approva il Piano esecutivo annuale per lo sport che individua: |
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CAPO II - Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport |
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Art. 8 - Consulta regionale per lo sport1. È istituita la Consulta regionale per lo sport, di seguito Consulta, con funzioni di consulenza alla Regione in materia di: a) piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6 e piano esecutivo annuale per lo sport di cui all'articolo 7; b) regolamenti esecutivi della presente legge; c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport. 2. La Consulta trasmette alla Giunta regionale la proposta di Carta etica dello sport veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3. |
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Art. 9 - Osservatorio regionale per lo sport1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio regionale per lo sport, stabilendone le modalità di funzionamento, ai fini della raccolta, del trattamento e della divulgazione, nel quadro del Sistema statistico regionale, dei dati relativi a: |
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TITOLO III - INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT |
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CAPO I - Ambiti generali di intervento |
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Art. 10 - Sostegno finanziario della Regione1. La Giunta regionale concede i contributi previsti dal presente Capo, secondo le seguenti modalità: a) a seguito di apposito bando che definisce: 1) soggetti ammessi; 2) modalità di presentazione delle istanze; 3) interventi o iniziative ammissibili; 4) criteri e modalità di ripartizione delle risorse regionali disponibili; 5) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di effettuazione dei controlli; 6) cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoc |
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Art. 11 - Contributi a favore dell'impiantistica sportiva1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale interventi di realizzazione o ristrutturazione di: a) complessi sportivi, anche ai fini della totale fruibilità da parte delle persone con disabilità, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), l) e m), nonché dai soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera i) limitatamente agli interventi di miglioria, anche strutturali, di cui all'articolo 26, comma 3, lettera f); b) aree e percorsi attrezzati destinati all'attivi |
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Art. 12 - Contributi a favore della pratica sportiva1. Possono essere ammesse a finanziamento regionale le seguenti iniziative: a) corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d); |
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CAPO II - Azioni specifiche |
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Art. 13 - Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport1. La Regione assume a proprio carico, ovvero in partecipazione o collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le Università degli studi e le istituzioni scolastiche del Veneto ed altri soggetti pubblici e privati |
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Art. 14 - Piano pluriennale regionale anti-doping1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 , "D |
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Art. 15 - Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), le istituzioni scolastiche individuate dall'articolo 10, comma 2, |
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Art. 16 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità1. La Regione, nell'esercizio della sua azione di tutela della disabilità, sostiene ed incentiva la pratica s |
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Art. 17 - Contributi a favore dell'eccellenza nello sport1. La Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, iniziative per la realizzazione di i |
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Art. 18 - Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive e ludico - sportive tradizionali venete |
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Art. 19 - Riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva1. La Regione valorizza il merito di atleti e tecnici dirigenti sportivi o soggetti pubblici e privati, che si |
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Art. 20 - Convenzioni con altre amministrazioni, per progetti specifici1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi o la stipula di convenzioni con altre amministrazion |
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TITOLO IV - SALUTE, SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ NELLO SPORT |
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CAPO I - Palestra della Salute. Requisiti per la sicurezza. Sanzioni |
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Art. 21 - Palestre della salute1. La Regione, in aderenza alle programmazioni nazio |
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Art. 22 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione. 2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma unive |
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Art. 23 - Sanzioni1. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento am |
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TITOLO V - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI |
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CAPO I - Gestione degli impianti |
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Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione1. In attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, il presente Titolo disciplina le modalità d |
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Art. 25 - Soggetti affidatari1. Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all |
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CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni |
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Art. 26 - Modalità di affidamento1. Gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità. 2. Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto; b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo. 3. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolam |
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Art. 27 - Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto1. Gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo. 2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella present |
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TITOLO VI - Norme finali e finanziarie |
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CAPO I - Disposizioni finali |
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Art. 28 - Norma transitoria1. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, trasmette la proposta di Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6 al Consiglio regionale. |
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Art. 29 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali: a) la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 " Norme in materia di sport e tempo libero"; b |
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CAPO II - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore |
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Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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