Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 09/08/1999, n. 37
L.R. Veneto 09/08/1999, n. 37
L.R. Veneto 09/08/1999, n. 37
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa] |
|
CAPO I - Finalità |
|
Art. 1. - Obiettivi della legge1. In applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, R di seguito definito decreto legislativo, si fissano con la presente legge gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell'ambito della Regione. 2. La programmazione regionale, secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 1, comma 3 e dall'articolo 6, comma 1 |
|
Art. 2. - Finanziamenti regionali1. La Regione nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 adotta politiche attiv |
|
CAPO II - Monitoraggio della rete distributiva |
|
Art. 3. - Osservatorio regionale per il commercio1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo è istituito l'osservatorio regionale per il commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di verificare lo stato di attuazione della presente legge. 2. L'osservatorio è costituito da un comitato consultivo e da un comitato tecnico |
|
Art. 4. - Monitoraggio1. L'osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando: a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in essa anche i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito dall'articolo 6, per provincia e nel Veneto; |
|
CAPO III - Programmazione territoriale |
|
Art. 5. - Ambiti territoriali di programmazione regionale1. Per fissare gli indirizzi generali relativi all'insediamento delle attività commerciali, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo e tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche oltre che del |
|
Art. 6. - Durata della programmazione.1. La programmazione regionale ha durata di tre anni. |
|
Art. 7. - Limiti dimensionali della programmazione regionale1. Limiti dimensionali su tutto il territorio regionale sono: a) per gli esercizi di vicinato: 1) superficie non superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 2) superficie non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; b) per le medie strutture: |
|
CAPO IV - Programmazione della rete distributiva |
|
Art. 8. - Definizioni1. Agli effetti della presente legge si definiscono: a) concentrazione, la riunione in una nuova media o grande struttura di vendita, rispettivamente, di medie o grandi strutture di vendita preesistenti di medesima titolarità; b) accorpamento, l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti di medesima titolarità; c) apertura in forma continuativa, l'attività di vendita al pubblico ininterrotta da almeno tre anni fatta salva la sospensione |
|
Art. 9. - Norme per i centri Commerciali1. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati all'interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi. |
|
Art. 10. - Esercizi di vicinato1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato come individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera a) sono subordinati a previa comunicazione da parte degli interessati, effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo. |
|
Art. 11. - Medie strutture di vendita1. I comuni, "o le unioni dei comuni ove costituite"N1 entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e le associazioni dei lavoratori del commercio adottano, con riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi: a) modernizzazione del sistema distributivo; b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo; c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani; d) mantenimento di una |
|
Art. 12. - Grandi strutture di vendita1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di presenza e di sviluppo fissati nell'allegato B) che costituisce parte integrante della presente legge. 2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera c) o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metrich |
|
CAPO V - Criteri di programmazione urbanistica |
|
Art. 13. - Vincoli di natura urbanistica e standards1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti provvedono a definire, comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati: a) per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2 mq./mq. superficie di pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali. l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona |
|
Art. 14. - Criteri urbanistici per le medie strutture di vendita1. Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita sono suddivise in due categorie: a) con superficie di vendita fino a 1.000 mq.; |
|
Art. 15. - Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita1. Le grandi strutture di vendita devono essere localizzate in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali.. 2. I comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo possono individuare in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aree a destinazione commerciale, zone territoriali omogenee di tipo D, finalizzate all'insediamento di grandi strutture di vendita. |
|
Art. 16. - Impatto sulla viabilità1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita come individuate all'articolo 14, comma 1, lettera b) nonché alle grandi strutture commerciali, devono prevedere una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole st |
|
CAPO VI - Procedure per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita |
|
Art. 17. - Conferenza di servizi1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, il comune competente per territorio, in coordinamento con la Regione e la provincia, indice presso gli uffici regionali, una conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per: a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, entro i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); b) l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro i medesimi limiti di cui alla lettera a); c) il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita. 2. La conferenza è composta dai rappresentanti del comune competente al rilascio dell'autorizzazione, della provincia e della Regione. All |
|
Art. 18. - Procedure di rilascio di autorizzazione1. Il richiedente presenta al comune competente domanda di autorizzazione amministrativa dichiarando, in particolare: |
|
Art. 19. - Autorizzazione1. L'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, indica: a) la tit |
|
Art. 20. - Termini ed efficacia dell'autorizzazione1. L'autorizzazione è condizionata all'accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nell'articolo 17. Il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino al ricevimento da parte del comune dell'accettazione dell'interessato. |
|
CAPO VII - Centri di minore consistenza demografica |
|
Art. 21. - Realizzazione di esercizi polifunzionali nei centri minori1. Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unicamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale. 2. Nei centri di cui all'articolo |
|
Art. 22. - Interventi regionali1. La Regione favorisce l'insediamento e il ripristino di attività commerciali nei centri di m |
|
CAPO VIII - Centri storici |
|
Art. 23. - Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici1. Allo scopo di mantenere, rivitalizzare e incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico quale funzione concorrente alla aggregazione del contesto sociale, nonché quale elemento primario della riqualificazione, salvaguardia e decoro del tessuto urbano di antica origine, i comuni devono adeguare i loro |
|
Art. 24. - Adempimenti dei comuni1. Gli strumenti urbanistici generali o i piani attuativi, previa analisi delle tipologie edilizie, determinano, ai sensi dell'articolo 42 delle norme, Ai attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quali edifici possano essere destinati all'attività commerciale, escludendo in ogni caso le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali. |
|
Art. 25. - Rivitalizzazione dei centri storici1. Anche in deroga ai limiti di superficie previsti per ciascun ambito territoriale dall'articolo 7, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, può essere autorizzata la realizzazione di centri c |
|
CAPO IX - Formazione professionale |
|
Art. 26. - Formazione degli operatori commerciali1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo, promuove la formazione professiona |
|
Art. 27. - Attività di formazione1. La Giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative professionali per l'accesso all'esercizio del commercio |
|
Art. 28. - Attività di aggiornamento1. La Giunta regionale può promuovere, riconoscere, approvare attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore. |
|
CAPO X - Assistenza tecnica |
|
Art. 29. - Centri di assistenza tecnica1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'art |
|
Art. 30. - Albo regionale1. É istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione. |
|
CAPO XI - Forme speciali di vendita |
|
Art. 31. - Vendite straordinarie1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo, sentite le rappre |
|
CAPO XII - Norme transitorie e finali |
|
Art. 32. - Provvedimenti sostitutivi regionali1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo, in caso di |
|
Art. 33. - Norme transitorie1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti non ancora conclusi, che secondo la precedente disciplina richiedevano il nulla osta regionale, sono trasmessi entro trenta giorni agli enti competenti per la dovuta defi |
|
Art. 34. - Criteri provvisori per l'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni amministrative in materia di distributori autostradali di carburanti1. La Giunta regionale, fino allentata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto leg |
|
Art. 35. - Disposizioni transitorie in materia di deroghe agli orari commerciali1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dell'articolo 12 del decreto legisl |
|
Art. 36. - Abrogazioni1. É abrogata la legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 e perdono efficacia i relativi provvedi |
|
Art. 37. - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1 miliardo per l'anno 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 3, iscritto nello stat |
|
Art. 38. - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in |
Dalla redazione
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Distanze tra le costruzioni
Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Appalti e contratti pubblici
La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel D. Leg.vo 50/2016
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Urbanistica
Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione
- Giulio Tomasi
- Urbanistica
- Edilizia e immobili
- Standards
- Pianificazione del territorio
Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione
- Redazione Legislazione Tecnica
- Strade
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Urbanistica
- Norme tecniche
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
L’installazione di impianti pubblicitari stradali
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
27/12/2024
- Omesse ritenute, non esime la difficoltà economica da Italia Oggi
- Rivalutazione terreni più cara da Italia Oggi
- Ok a cessione del superbonus 2022 anche se non indicata da Italia Oggi
- Rinnovabili col supporto Pnrr da Italia Oggi
- Via libera al conguaglio contributivo da Italia Oggi
- Per le professioni una sfilza di stop and go da Italia Oggi