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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 05/05/1998, n. 21
L. R. Veneto 05/05/1998, n. 21
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Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 611. L’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito: “Art. 50 - Varianti parziali. 1. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell’articolo precedente sono parziali. 2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e devono contenere l’aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano. 3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l'adozione del progetto preliminare. 4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: a) l’individuazione delle zone di degrado di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all’interno di ciascuna delle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2; b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d'uso; c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in attuazione di provvedimenti regionali e statali; |
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Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 611. L’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito: “Art. 120 - Attività di indirizzo. 1. La Giunta regionale approva atti di indirizzo relativi a: |
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Art. 3 - Costituzione delle basi informative territoriali elementari1. I Comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate: a) alle indicazioni progettuali del proprio strumento urbanistico generale vigente; b) alle invarianti di natura paesistica, ambientale e storico-monumentale in conformità agli obiettivi e indirizzi urbanistici regionali, espressi dalla pianificazione di livel |
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Art. 4 - Norme transitorie e finali1. Gli atti di indirizzo di cui all’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall’articolo 2, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le procedure per l’approvazione delle varianti parziali disciplinate dall’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 1, si applicano: |
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