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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 23/04/1990, n. 32
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- L.R. 25/07/2019, n. 29
- L.R. 21/02/2017, n. 6
- L.R. 28/09/2012, n. 39
- L.R. 18/11/2005, n. 14
- L.R. 28/01/2000, n. 5
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Titolo I - Principi generali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge)1. La Regione del Veneto in armonia con l’art. 4 dello Statuto e con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 |
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Art. 2 - (Obiettivi della programmazione)1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all’infanzia mira: |
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Art. 3 - (Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia)1. È costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all’infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale. 2. La Commissio |
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Art. 4 - (Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all’infanzia)1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia ha il compito di: |
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Titolo II - Il servizio di asilo nido comunale e consortile |
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Capo I - Definizione del servizio |
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Art. 5 - (Definizione)1. L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di ass |
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Art. 6 - (Asili nido minimi)1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero di potenziali utenti è infer |
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Capo II - Regolamento del servizio |
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Art. 7 - (Regolamento del servizio)1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, deve anche prevedere: |
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Capo III - Ammissione al servizio e frequenza |
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Art. 8 - (Ammissione e frequenza al servizio)1. Sono ammessi all’asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni. 2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all’art. 7, può prev |
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Art. 9 - (Rette di frequenza)1. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di |
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Capo IV - Organizzazione del servizio |
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Art. 10 - (Convenzioni)1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o conso |
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Art. 11 - (Organizzazione dell’attività psico-pedagogica)1. L’asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all’età, allo sviluppo e all’autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino. |
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Capo V - Gestione del servizio |
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Art. 12 - (Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili)1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un comitato di gestione. 2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall’assemblea consortile, a seconda che trattasi |
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Art. 13 - (Attribuzioni del comitato di gestione)1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo funzionamento. 2. Spetta in ogni caso al comitato: |
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Capo VI - Personale degli asili nido |
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Art. 14 - (Tipologia del personale)1. Il personale si distingue in: |
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Art. 15 - (Personale degli asili nido)1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di dirigente di comunità o del dipl |
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Art. 16 - (Aggiornamento del personale)1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui all’art. 3, indica i criteri di utilizzo del mon |
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Titolo III - Servizi innovativi e attività innovative |
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Capo I - Definizione e tipologia |
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Art. 17 - (Definizione e tipologia dei servizi innovativi)1. Al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per l’infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi: a) nido integrato; |
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Art. 18 - (Attività innovativa di atelier)1. L’atelier è un' attività formativa destinata prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 |
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Capo II - Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività innovative |
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Art. 19 - (Soggetti gestori dei servizi innovativi)1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o privati, da associazioni e fondazioni |
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Art. 20 - (Progetto dei servizi innovativi)1. I soggetti gestori dei servizi innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia, che deve comunque indicare: a) il responsabile del progetto; |
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Art. 21 - (Progetto per l’attività di atelier)1. I soggetti gestori dei servizi per l’infanzia che intendano effettuare l’attività di atelier, de |
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Art. 22 - (Convenzioni)1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di cui all’art. 20 o dei progetti per |
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Art. 23 - (Vigilanza sui servizi innovativi)1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi innovativi, per i |
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Capo III - Regime dei servizi innovativi |
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Art. 24 - (Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria)1. I servizi innovativi elencati nell’art. 17 mantengono carattere sperimentale per un periodo di 3 an |
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Titolo IV - Contributi regionali |
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Capo I - Contributi regionali per gli asili nido |
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Art. 25 - (Destinazione dei contributi)1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la Regione eroga contributi in conto capita |
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Art. 26 - (Contributi in conto capitale)1. I contributi in conto capitale destinati all’acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell’80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-ba |
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Art. 27 - (Contributi in conto gestione)1. Le risorse destinate all’erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri: a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%; |
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Art. 28 - (Procedura per la richiesta di contributo)1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall’art. 26, comma 1, debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione: a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l’ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento; |
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Capo II - Contributi per i servizi innovativi |
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Art. 29 - (Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi)1. Per le domande di contributo in conto capitale per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede: a) per il nido integrato di cui all’art. 17, |
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Art. 30 - (Piano di finanziamento dei servizi innovativi)1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta annualmente il Piano di fin |
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Titolo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Capo I - Disposizioni transitorie |
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Art. 31 - (Norma transitoria)1. Per l’anno 1990, le domande di contributo di cui all’art. 28 sono presentate entro 60 giorni dall |
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Capo II - Disposizioni finali |
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Art. 32 - (Vincolo di destinazione)1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destin |
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Art. 34 - (Regolamento di esecuzione)1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana il regolame |
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Art. 35 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1990 e ai corri |
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