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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 13/03/2009, n. 3
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- L.R. 08/06/2012, n. 21
- L.R. 30/09/2011, n. 20
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - Finalità e competenze |
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Art. 1 - Finalità e campo di applicazione1. La Regione del Veneto promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualità del lavoro; valorizza e favorisce la crescita delle persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l’accesso ai saperi e alle competenze quali strumenti di sviluppo della comunità e del territorio. |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche "e il mercato del lavoro regionale."N21 2. La Giunta regionale, nel rispetto "degli indirizzi espressi nel"N21 programma triennale di cui all’articolo 10: a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall’articolo 1, anche attraverso l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e |
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Art. 3 - Art. 4 |
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CAPO II - Organismi regionali e provinciali
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Art. 5 - Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro |
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Art. 6 - Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali1. È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento. 2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedi |
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Art. 7 - Comitato di coordinamento istituzionale1. Al fine di garantire "il coordinamento tra Regione ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, e orientamento"N21, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato comitato. 2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta region |
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Art. 8 - Funzioni del comitato1. Il comitato è organismo della Giunta regionale e svolge funzioni di proposta sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle |
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Art. 9 - Commissioni provinciali |
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CAPO III - Programmazione e monitoraggio |
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Art. 10 - Programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento1. Il programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. 2. Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino all’approvazione del programma successivo. 3. La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’a |
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Art. 11 - Monitoraggio, valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il lavoro1. La Regione svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ai fini della valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro e ne garantisce adeguata diffusione. 2. La Giunta regionale, acqu |
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Art. 12 - Osservatorio regionale sul mercato del lavoro1. L’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge un’attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a: a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull’analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione; b) monitorare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali; c) collaborare alla produzione di materiali utili all’orientamento scolastico e professionale; |
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CAPO IV - Ente regionale Veneto Lavoro |
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Art. 13 - Funzioni dell’ente regionale Veneto Lavoro1. L’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, N26 in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale. 2. L’ente esercita in particolare le seguenti funzioni: 0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);N22 |
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Art. 14 - Organi1. Sono organi dell’ente: |
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Art. 15 - Direttore1. Il direttore è nominato, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private. 2. L’incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Giunta regionale. 3. L’incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell’incarico di direttore è subordinato al collocame |
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Art. 16 - Collegio dei revisori1. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, scegliendoli tra i |
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Art. 17 - Vigilanza e controllo |
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Art. 18 - Risorse finanziarie e patrimoniali1. L’ente dispone dei seguenti mezzi finanziari: a) finanziamento annuale d |
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TITOLO II - I SERVIZI PER IL LAVORO |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 20 - Sistema dei servizi per il lavoro1. La Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, per realizzare le seguenti finalità: a) miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) prevenzione della disoccupazione di lunga durata; |
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Art. 21 - I servizi per il lavoro1. La Giunta regionale svolge le seguenti funzioni tramite il sistema dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 20: a) accoglienza e informazione; b) orientamento di base; c) orientamento specialistico ed individualizzato, nonché l'analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro; d) ausilio alla ricerca di un'occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo; e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati; |
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Art. 21-bis - Coordinamento della rete pubblica regionale dei servizi per il lavoro |
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Art. 22 - Orientamento al lavoro1. La Regione garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, l’accesso alla formazione permanente e il diritto all’orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l’aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all’autoimprenditorialità come strumento di occupazione. |
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Art. 22-bis - Istituzione e funzioni degli "Sportelli Informalavoro" nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro.1. Per favorire politiche di inserimento e incentivazione all'occupazione e di reinserimento e formazione nel mondo del lavoro, la Giunta regionale, nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro e della collaborazione, in un sistema a rete, con gli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 4, può altresì promuovere la conclusione di convenzioni con i Comuni per la istituzione di "Spo |
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CAPO II - Autorizzazione e accreditamento |
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Art. 23 - Autorizzazione1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’albo regionale degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, che operano esclusivamente nel territorio della Regione. 2. La Giunta regionale, "acquisito i |
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Art. 25 - Accreditamento1. "La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6"N21, istituisce l’elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell’ |
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CAPO III - Raccordo tra pubblico e privato e internazionalizzazione |
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Art. 26 - Forme di cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato1. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro diversi da quelli riservati alla rete pubblica dei servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:N29 a) economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito; |
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CAPO IV - Servizi telematici |
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Art. 28 - Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV)1. La Regione, allo scopo di garantire la più ampia disponibilità e fruibilità delle politiche del lavoro, realizza il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV). 2. Il SILV è lo strumento di supporto alla programmazione regionale, al coordinamento e funzionamento della rete regionale pubblica dei servizi per il lavoro, alla cooperazione tra operatori pubblici e privati auto |
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Art. 29 - Servizi europei dell’occupazione (EURES)1. La Regione, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, coordina, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, la rete dei Servizi europei dell’occupazione, di seguito denominata EURES, prevista dalla decis |
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TITOLO III - POLITICHE DEL LAVORO |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 30 - Finalità e tipologie di intervento1. La Regione promuove interventi di politica del lavoro finalizzati a: a) incentivare la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne, dei giovani e dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale; b) prevenire ed affrontare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata nonché favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro individuando strumenti ed incentivi atti a promuovere forme di continuità lavorativa; c) sostenere il reddito di persone involontariamente prive di occupazione; |
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Art. 31 - Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge o di affrontare straordinarie situazioni di crisi nel territorio regionale e di mantenere i livelli occupazionali, è istituito il fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione destinato a finanziare interventi a favore di disoccupati, di lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro pubblici e privat |
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Art. 32 - Ammortizzatori sociali1. La Regione ottimizza l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale combinazione dei trattamenti in deroga finanziati dallo Stato con il ricorso aggiu |
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Art. 33 - Politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di vita1. La Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia, al finanziamento di progetti finalizzati all’affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro in particolare finalizzati a favorire l’ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione. A tal fine la Regione promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento di ogni disparità nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione di carriera. |
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Art. 33-bis - Attività del consigliere o della consigliera di parità regionale. |
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Art. 34 - Inserimento lavorativo delle persone disabili1. La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive |
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Art. 35 - Cooperazione sociale e inserimento lavorativo1. La Regione, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e l’effettività del diritto al lavoro, riconosce il ruolo fond |
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Art. 36 - Promozione dell’autoimprenditorialità1. La Giunta regionale sostiene, nel perseguimento delle azioni di orientamento al lavoro di cui all’articolo 22 e in coerenza con la riforma del diritto-dovere di istruzione e formazione prev |
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Art. 38 - Cantieri scuola - lavoro |
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Art. 39 - Disciplina del mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie1. La Giunta regionale, "acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'artico |
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Art. 40 - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione1. Per l’avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 m |
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TITOLO IV - LAVORO E FORMAZIONE |
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CAPO I - Tirocini e apprendistato |
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Art. 41 - Tirocini formativi e di orientamento1. La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di orientamento. 2. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà lavorativa, svolta sia nell’ambito di un processo formativo sia al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali. Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce rapporto di |
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Art. 42 - Contratto di apprendistato1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dalla normativa nazionale, anche in collaborazione con gli enti scolastici e formativi: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; |
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Art. 43 - Formazione formale |
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Art. 44 - Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione |
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Art. 45 - Contratto di apprendistato professionalizzante |
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Art. 46 - Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione |
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CAPO II - Formazione |
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Art. 47 - Formazione continua e fondi interprofessionali1. I fondi interprofessionali di cui all’art |
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Art. 48 - Riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali e informali1. La Giunta regionale garantisce l'applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'in |
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Art. 49 - Attestazione e registrazione dei risultati di apprendimento. |
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CAPO III - Vigilanza e ispezione |
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Art. 50 - Art. 51 |
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Art. 52 - Adempimenti delle strutture e degli enti regionali |
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Art. 53 - Disposizioni organizzative |
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TITOLO V - SICUREZZA, REGOLARITÀ, QUALITÀ DEL LAVORO E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE |
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CAPO I - Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro |
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Art. 54 - Controlli1. La Regione, al fine di garantire sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, promuove apposite intese con gli enti pubblici com |
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Art. 55 - Contrasto al lavoro sommerso e irregolare1. La Regione progetta, promuove e sostiene azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro regolare. A tal fine la Giunta regionale, "sentite le"N21 parti sociali, promuove azioni rivolte a: a) concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applicano i contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali; b) promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la coop |
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Art. 56 - Sicurezza e qualità del lavoro1. La Regione, nell’esercizio delle sue competenze in materia, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere fondamentale del lavoratore. Promuove inoltre, in coerenza con gli obiettivi della legislazione nazionale e regionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle qualità della vita lavorativa. 2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro anche attraverso: |
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Art. 57 - Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro1. La Regione promuove e sostiene l’inserimento al lavoro del coniuge o del convivente, residenti in Veneto, dei lavoratori decedu |
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CAPO II - Responsabilità sociale delle imprese |
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Art. 58 - Obiettivi1. La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa, intesa quale integrazione volontaria de |
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Art. 59 - Interventi1. La Giunta regionale promuove e sostiene interventi finalizzati al perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese, anche attraverso: a) azioni di promozione, sensibilizzazione della cultura e dei principi e formazione della responsabilità soci |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - Disposizioni finali |
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Art. 60 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 12.536.366,27 per l’esercizio 2009 e in euro 13.800.788,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte: a) nell’esercizio 2009, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo |
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Art. 61 - Relazione1. Al fine di effettuare una valutazione sugli effetti derivanti dall’attuazione della presente legge, la Giunta regionale con cad |
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Art. 62 - Uniformità della applicazione della presente legge e diritto di interpello1. La Giunta regionale garantisce le attività di assistenza giuridico-amministrativa agli operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, al fine di assicurare un’interpretazio |
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CAPO II - Disposizioni abrogative e transitorie
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Art. 63 - Disposizioni transitorie1. Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge. 2. Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la continuità della gestione dell’ente Veneto Lavoro, istituito e disciplinato dagli articoli da 8 a 16 d |
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Art. 64 - Abrogazioni e norme finali1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 2, 3, 4, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"; b) l'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 «Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"»; c) l'articolo 11 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 «Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordina |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 21/2012.
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