Articolo abrogato dall’art. 54, comma 1, della L.R. 03/11/2017, n. 39, così recitava:

"Art. 68 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le parole: “La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;” sono sostituite dalle parole: “La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;”."

Dalla redazione