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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 29/12/2017, n. 45
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/06/2024, n. 14
- L.R. 01/06/2022, n. 13
- L.R. 21/09/2021, n. 28
- L.R. 28/06/2019, n. 24
- L.R. 15/05/2018, n. 18
- Errata Corrige in B.U. 20/03/2018, n. 28
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Art. 1 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.1. Gli articoli 3 e 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono abrogati. 2. L’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è abrogato. 3. Dopo l’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente: “Art. 77-bis - Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l’attività del Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo, in con |
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Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “nonché della società consortile denominata “Veneto Promozione Spa” di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nonché di altri Enti”. 2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “e provinciale” sono soppresse. 3. All’articolo 19 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: “delle politiche del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “delle politiche e della programmazione in materia di turismo”; b) al comma 2 la parola: “Regione” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”; c) alla lettera a) del comma 2 sono abrogate le parole: “la programmazione pluriennale e”; d) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente: “e-bis) l’approvazione dei provvedimenti previsti dalla legislazione turistica regionale, disciplinanti i procedimenti amministrativi in materia di classificazione e anagrafe delle strutture ricettive e sedi congressuali, nonché in materia di agenzie di viaggi, professioni turistiche |
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Art. 11 - Norme transitorie e finali in materia di turismo1. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Re |
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Art. 12 - Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa1. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare sul programma degli interventi che si andranno a finanziare, a concedere un contributo complessivo di euro 15.000.000,00 alla società a partecipazi |
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Art. 13 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”. |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Modifica alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.1. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge regio |
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Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: "ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità,"sono soppresse. 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 sono aggiunte le seguenti: "d-bis) promozione e organizzazione dell'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; |
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Art. 20 - Gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria trasferiti nel patrimonio della Regione del Veneto a seguito della soppressione dell’Ente Veneto Agricoltura.1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, “Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo” trasferiti, ad ogni effetto, nel patrimonio della Regione del Veneto, con decorrenza 1° gennaio 2017, a seguito della conclusione delle op |
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Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “le province” sono soppresse. 2. Il comma 1-bis e il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono abrogati. 3. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, definisce i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali, ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.". 4. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “nei regolamenti provinciali di cui all’articolo 25” sono sostituite dalle parole: “nel regolamento regionale di cui all’articolo 7”. 5. All’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il pescatore di professione invia al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito regi |
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Art. 23 - Modifica alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni1 Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 20 |
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Art. 24 - Omissis
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Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".1. Nella rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 le parole: "di programma" sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. I procedimenti di selezione e finanziamento dei progetti mediante i bandi di cui all'articolo 8, comma 1, possono altresì prevedere l'attuazione di tali progetti attraverso la sottoscrizio |
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Art. 26 - Ripristino delle stato dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"1. Il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del titolare dell'autorizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile comporta l'avvio delle procedure di escussione delle garanzie fideiussorie previste dalla lettera j), punto 13.1 dell'Allegato del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", in attuazione del comma 4, |
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Art. 27 - Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali"1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono inserite le seguenti: "e-bis) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per |
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Art. 30 - Ulteriore modifica alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali"1. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 è aggiunta la seguente: |
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Art. 31 - Disposizioni in materia di pianificazione forestale1. Per assicurare il sostegno all'efficace attuazione delle attività di pianificazione forestale disciplinate dall'articolo 23 della legge regionale 13 sette |
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Art. 32 - Soggetto aggregatore della Regione del Veneto1. La Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV), è trasferita dalla Regione del Veneto all'ente Azienda Zero, mantenendo, anche in seguito del trasferimento, la qualità di soggetto aggregatore per la Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 |
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Art. 33 - Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - Estensione del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)1. La Giunta regionale è autorizzata ad estendere il piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), approvato c |
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Art. 39 - Attività connesse con la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile1. Per attività finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria connessa con la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle fonti di ap |
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Art. 40 - Art. 43 - Omissis
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Art. 44 - Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario1. È istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" e successive modifiche ed integrazioni sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio della Regione del Veneto. 2. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i proprietari degli immobili oggetto di intervento o altro avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari purché appartengano alle categorie dei soggetti pubblici o dei soggetti privati non a scopo di lucro di cui al comma 1. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde, determina con proprio provvedimento le tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità p |
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Art. 45 - Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" |
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Art. 46 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Spettano, altresì, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in rel |
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Art. 47 - Art. 49 - Omissis
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Art. 50 - Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" |
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Art. 51 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"1. Al fine di dare efficace attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7: a) dopo la lettera b) del comma 3-bis è aggiunto: "c) locazione di scopo, altrimenti denominata "rent to buy", ai sen |
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Art. 52 - Art. 53 - Omissis
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Art. 54 - Norme in materia di servizi per il lavoro1. Nelle more della riforma organica della disciplina regionale in materia di mercato del lavoro per l'adeguamento ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che completerà il nuovo assetto normativo e organizzativo, il presente articolo regola il trasferimento del personale addetto ai centri per l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo alla Regione con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30. |
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Art. 55 - Norma di prima attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare regionale di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto"1. Nelle more della attivazione dell'ente regionale Veneto Welfare, istituito con legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto", è creata presso l'Ente Veneto Lavoro, istituito ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro |
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Art. 56 - Omissis
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Art. 57 - Modiche alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"" e alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" per il coordinamento con il settore del commercio1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sis |
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Art. 58 - Modifica alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po"1. La planimetria, in scala 1: 50.000, allegata alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 è sostituita dalla planimetria georeferenziata della perimetrazione del Pa |
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Art. 59 - Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è aggiunto il seguente: "Art. 39-bis - Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio. 1. La Giunta regionale è autorizzata a |
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Art. 60 - Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell'aria |
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Art. 61 - Valorizzazione dell'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile dell'ARPAV in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" e modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"1. Il comma 2-bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito: "2-bis. Ferme restando le competenze del Consiglio regionale di cui al comma 2 e le competenze e le funzioni dell'ARPAV in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.", la Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali e pluriennali dell'ARPAV per il tramite della Segreteria generale della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del territorio. L'ARPAV, assicurando la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui all'articolo 27. Si applicano all'ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Region |
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Art. 62 - Omissis
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Art. 63 - Modifica alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è aggiunto il seguente: "Art. 29-bis Piano irriguo regionale. |
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Art. 64 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"1. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 8 maggi |
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Art. 65 - Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a salvaguardare i beni mobili di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti che abbiano particolare valore storico e artistico e che attualmente non siano inseriti in percorsi o raccolte museali risalenti almeno al diciannovesimo secolo, promuove iniziative volte al loro recupero e valorizzazione. 2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per il sostegno al r |
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Art. 66 - Omissis
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Art. 67 - Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente: "Art. 19-bis - Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto. |
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Art. 68 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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