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L. R. Veneto 09/12/1993, n. 50

Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenz

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Art. 2 - Funzioni della Regione

N35

1. La Regione del Veneto, nell'ambito della propria competenz

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Art. 3 - Commissione regionale faunistico-venatoria

N36

1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione regionale faunistico-venatoria, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo di supporto in materia di gestione del patrimonio faunistico venatorio, anche in rapporto alla tutela e alla gestione delle produzioni agricole e alla salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) l'assessore regionale

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Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento

1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere "dell'ISPRA"N39, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, "sentito l'ISPRA"N39, autorizzare persone che abbiano p

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Art. 5 - Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà

N27

1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

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Art. 6 - Centri sperimentali

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Art. 7 - Tassidermia ed imbalsamazione.

N35

1. La Giunta regionale disciplina l'attività di tassidermia ed imbalsamazione con regolamento adottato ai se

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Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio. N65

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6; determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992. N66

3. Nel piano, il territ

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Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali

N1

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TITOLO II - ISTITUTI DI TUTELA DELLA FAUNA E DELL'AMBIENTE
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Art. 10 - Oasi di protezione

1. La Giunta regionale istituisce e disciplina la gestione delle oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica. N60

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Art. 11 - Zone di ripopolamento e cattura

1. La Giunta regionale istituisce e disciplina la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio

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Art. 12 - Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura

1. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali, anche al fine di rag

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Art. 13 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. La Giunta regionale istituisce i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per il ripopola

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TITOLO III - NORME PER IL PRELIEVO VENATORIO
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Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

1-bis. N28 Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

1-ter. N28 Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell’appostamento fisso.

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Art. 15 - Abilitazione

1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina "provvede la Giunta regionale"N39.

2. La commissione è composta da:

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Art. 16 - Calendario Venatorio

1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l'ISPRA, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno. N103

2. Il calendario venatorio regionale indica:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1,

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Art. 17 - Controllo della fauna selvatica

1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

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Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia

1. La Giunta regionale istituisce le zone destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.N31

1-bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l’anno. N32

2. L'addestramento e l'allenamento dei ca

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Art. 19 - Esercizio della caccia in forma esclusiva

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

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Art. 19-bis - Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l’esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto

N25

1. La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell�

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Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. N109

2-bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell'interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediane il solo versamento della prevista tassa di concessione. N

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Art. 20-bis - Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci

N2 N3

1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati “e per la caccia ai colombacc

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Art. 20-ter - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia

N13

1. Fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 2 possono rimanere sul territorio su cui sono stati allestiti per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria. Gli appostamenti precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria. Nel caso in cui le condizioni ambientali impedissero l'accesso al territorio su cui è collocato l'appostamento, il

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Art. 20-quater - Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.

N15

1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12

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Art. 21 - Ambiti territoriali di caccia

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia. N80

2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Sono organi dell'Ambito:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) l'Assemblea dei soci;

d) il revisore dei conti. N17

4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.

5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Giunta regionale scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è com

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Art. 22 - Iscrizione all'Ambito

1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, da presentarsi nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre, versando la quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21. Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri Ambiti. La Provincia, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire ten

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Art. 23 - Zona faunistica delle Alpi

1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di conterminazione provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. N86

3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare:

a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;

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Art. 24 - Comprensori alpini

N18

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali. N92

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale. N93

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Art. 25 - Territorio lagunare e vallivo

1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

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Art. 26 - Aree contigue a parco

1. L'esercizio venatorio è consentito ai sensi del comma 3 dell'

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Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia

1. La Giunta regionale eroga, sulla base dei criteri di cui alla lettera f), comma 5, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia. N141

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'

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Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria

1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per gli oneri di prevenzione. N23

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l'erogazione di contributi a

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TITOLO IV - STRUTTURE D'INIZIATIVA PRIVATA
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Art. 29 - Aziende faunistico-venatorie

1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 né superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del

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Art. 30 - Aziende agri-turistico-venatorie

1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. "La Giunta regionale"N39, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito "l'ISPRA, provvede a rilasciare"

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Art. 31 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

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Art. 32 - Allevamenti

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:

a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;

b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimenta

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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 33 - Tabellazione

1. Le tabelle, da apporsi al fine di delimitare aree soggette a particolare regime devono essere collocate lungo il perimetro dell'area interessata su pali o alberi a un'altezza da tre a quattro metri e a una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le ta

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Art. 34 - Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.N40

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e

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Art. 35 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'ISPRA, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati; N44

b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica al Centro regionale di cui all'articolo 5 il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà; N123

c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;

d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei can

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Art. 35-bis - Disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività venatoria

N33

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatori

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Art. 35-ter - Codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria.

1. La Giunta regionale predispone un codice et

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Art. 36 - Rapporto sull'attività di vigilanza

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Art. 37 - Ricorsi amministrativi

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Art. 38 - Tasse di concessione regionale

1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, sulle autorizzazioni agli appos

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Art. 39 - Norma finanziaria

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Art. 39-bis - Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscen

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Art. 40 - Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 11 agosto 1989, n. 31 e 18 gennaio 1991, n. 3. Son

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Art. 41 - Norma transitoria

1. Le Aree a gestione sociale, istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 e successive modificazioni e del regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6, rimangono in vigore f

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Art. 42 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed en

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Allegato A - Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. Il programma d'esame di cui al comma 6 dell'articolo 15 verte sulle seguenti materie:

A) Legislazione venatoria:

1) nozioni di esercizio di caccia;

2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale, assicurazione per responsabilità civile;

3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie protette ed abbattimenti consentiti;

4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;

5) appostamenti fissi e temporanei di caccia;

6) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed altre zone in cui la caccia è vietata;

7) Ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e organismi di gestione;

8) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

9) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle ove risiede il candidato;

10) agenti di vigilanza e loro poteri;

11) uso e addestramento dei cani;

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Allegato B - Procedure per l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31

1. La richiesta di concessione va presentata "alla Giunta regionale"N39, corredata da:

a) carta topografica in scala 1:5.000, in triplice copia, della zona che si intende costituire in Azienda faunistico-venatoria, con gli estremi catastali;

b) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di detenzione dei fondi interessati, che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

c) piano tecnico-economico per il funzionamento dell'Azienda, dal punto di vista tecnico ed economico.

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Allegato C - Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32

1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:

a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e forniti "dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"N39;

b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito "dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"N39;

c) N50

1) il numero dell’anello di ciascun soggetto;

2) l’eventuale decesso di soggetti detenuti nell’allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell’anello;

3) i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti; N51

d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati "dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"N39, in cui sono riportati:

1) specie;

2) numero dell'anello;

3) nominativo dell'allevatore;

4) nominativo dell'acquirente;

e) N52

1-bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione l’anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a)

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