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L. R. Veneto 14/06/2013, n. 11

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
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[Premessa]

 

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I - Finalità e risorse turistiche
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;

b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l’organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.

2. Nell’ambito di quanto previsto dal c

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti ad essa relativi, si intende per:

a) attività turistica: l’attività economica svolta dalle imprese turistiche destinata a soddisfare le esigenze di viaggio, di soggiorno e di svago dei turisti;

b) beni a finalità turistica: gli immobili, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature nella disponibilità e gestione delle imprese destinati all’attività turistica;

c) destinazione turistica: la località o l’ambito territoriale nel quale ha sede un complesso di risorse, infr

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Art. 3 - Risorse turistiche

1. Sono risorse turistiche del territorio veneto: il mare, la montagna, i laghi, i fiumi,

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Art. 4 - Prodotto turistico e gamma di prodotti

1. Il prodotto turistico è costituito dall’organizzazione dell’insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell’insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta re

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Art. 5 - “Veneto” marchio turistico

1. La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del “Veneto”, marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un’immagine unica dell’offerta turistica e culturale regionale.

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CAPO II - Programmazione ed organismi concertativi
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Art. 6 - Programma regionale per il turismo

1. La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo.

2. Il programma regionale per il turismo ha durata triennale e comunque fino alla approvazione del success

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Art. 7 - Piano turistico annuale

1. In attuazione del programma regionale per il turismo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano turistico annuale entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di riferimento.

2. Il piano turistico a

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Art. 8 - Elenco regionale delle località turistiche

1. Sono comuni turistici, ai fini dell’

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Art. 9 - Destinazioni turistiche

1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un’unica organizzazione della ges

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Art. 10 - Comitato regionale per le politiche turistiche

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per le politiche turistiche, al fine di contribuire alla definizione delle scelte programmatiche ed operative di maggior valore strategico per il turismo, nell’ambito della programmazione regionale di cui all’articolo 6 e della pianificazione annuale di cui all’articolo 7.

2. Il Comitato regionale per le politiche turis

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Art. 11 - Sistema turistico tematico

1. Il sistema turistico tematico è l’ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.

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Art. 12 - Coordinamento tematico

1. Il coordinamento tematico è l’organizzazione di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo

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Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell’offerta, della domanda, dei flussi e dell’impatto del turismo sull’economia regionale;

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Art. 14 - Osservatorio regionale per il turismo

1. La Giunta regionale, anche tramite accordi di collaborazione con le università, i centri di ricerca, Unioncamere del Veneto ed altre istituzioni pubbliche e private competenti in materia di turismo, istituisce l’Osservatorio regionale per il turismo e ne disciplina il

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Art. 15 - Informazione e accoglienza turistica

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasp

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Art. 16 - Diritti del turista

1. I turisti sono le persone fisiche che fruiscono delle risorse turistiche e dei prodotti turistici del territorio regionale, sia in forma individuale che collettiva od organizzata, c

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Art. 17 - Le imprese turistiche

1. Le imprese turistiche che esercitano l’attività in conformità della presente legge hanno titolo a:

a) essere incluse nei cataloghi, annuari, guide e ogni altro servizio telematico di informazione e comunicazione forn

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Art. 18 - I consorzi di imprese turistiche

1. Sono consorzi di imprese turistiche le associazioni, anche costituite nella forma di società consortile, formate da imprese turistiche e da eventuali altri soggetti privati. Le imprese turistiche possono partecipare a un solo consorzio per sistema turistico tematico.

2. Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche rilevate per ciascun sistema turistico tematico nel triennio 2010-2012.

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Art. 19 - Funzioni della Regione

1. La Regione è titolare “delle politiche e della programmazione in materia di turismo”N25 ed esercita tali funzioni nel rispetto della normativa comunitaria e in coordinamento con le iniziative nazionali di settore.

2. Alla “Giunta regionale”N25 in particolare competono:

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Art. 20 - Funzioni delle province

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Art. 21 - Funzioni della Provincia di Belluno

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Art. 22 - Le associazioni Pro Loco

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TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA
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CAPO I - Strutture ricettive
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Art. 23 - Strutture ricettive

1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:

a) strutture ricettive alberghiere;

b) strutture ricettive all’aperto;

c) strutture ricettive complementari.

2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienicosanitarie e alle norme per la sicurezza degli i

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Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere

1. Le strutture ricettive alberghiere sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria.

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Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere

1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.

2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all’interno di una stessa area dove insiste l’edificio principale alberghiero.

3. Sono residenze turistico-alberghiere le

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Art. 26 - Strutture ricettive all’aperto

1. Le strutture ricettive all’aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici ", campeggi e marina resort" N15.

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Art. 26 bis - Gestione del verde nelle strutture ricettive all'aperto

N39

1. Il gestore della struttura ricettiva all'aperto è tenuto a predisporre un piano di gestione quinquennale delle essenze ad alto fusto presenti all'interno della struttura ricettiva all'aperto, avente ad oggetto l

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Art. 27 - Strutture ricettive complementari

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono strutture ricettive complementari:

a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;

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Art. 27 bis - Locazioni turistiche

N38

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 privi della conformità alle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti non possono essere utilizzati ai fini della locazione turistica.

3. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale, esclusivamente per via telematica e secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 4:

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Art. 27 ter - Strutture ricettive in ambienti naturali.

N20

1. Sono strutture ricettive in ambienti naturali, avendone i requisiti di cui al presente articolo, le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della presente legge regionale e agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

2.

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Art. 28 - Ospitalità diffusa

1. Nelle aree di montagna "e del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" e del sistema turistico tematico "Po e suo Delta""

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Art. 28 bis - Alloggio turistico diffuso

N17

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Art. 29 - Denominazioni diverse delle strutture ricettive

1. Le strutture ricettive che hanno i requisiti previsti per la propria tipologia dalla pr

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Art. 30 - Sedi e attività congressuale

1. Le sedi congressuali sono strutture aperte al pubblico che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento

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Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente.

1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni. N16

1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghi

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Art. 32 - Procedimento di classificazione

1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla Giunta regionale domanda, su modello regionale o tramite procedura informatica prevista dalla Giunta regionale, di:

a) rilascio di classificazione, prima dell’inizio dell’attività della struttura ricettiva o della sede congressuale;

b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;

c) rinnovo di classificazione, entro il termine della data di scadenza della classificazione, decorso il quale si applica l'articolo 49, comma 5-bis.

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CAPO II - Disposizioni comuni
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Art. 33 - Esercizio dell’attività ricettiva

1. Chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all’articolo 32, nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. La segnalazio

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Art. 34 - Informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura

1. Ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi al turista, i prezzi delle strutture ricettive resi pubblici sono comprensivi del costo dell’alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte, anche con evidenza separata; i medesimi non comprendono comunque il costo degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente, anche se necessari ai fini della classificazione.

2. Nelle strutture ricettive il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell’unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquatt

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Art. 35 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e “dalla Giunta regionale”N25 nell’ambito delle rispettive competenze.

2. I turisti possono presentare alla “Giunta regionale”N25 reclami circostanziati e pertinenti in ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

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CAPO III - Aree attrezzate per la sosta temporanea
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Art. 36 - Aree attrezzate per la sosta temporanea

1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono le aree, ubicate al di fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, riservate esclusivamente alla sosta occasionale, per un massimo di quarantotto ore consecutive, salva diversa decis

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TITOLO III - INTERMEDIAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI
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CAPO I - Operatori e procedure
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Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell’agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turis

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Art. 38 - Esercizio dell’attività

1. Chiunque intende esercitare l’attività di agenzia di viaggio e turismo, “aprendo la sede principale nel Veneto, presenta alla Giunta regionale”N25 la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

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Art. 39 - Comunicazione di chiusura temporanea e definitiva

1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo comunica alla “Giunta regionale”N25

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Art. 40 - Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo

1. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l’organizzazione di viaggi per i propri associati, possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno due mesi, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all

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TITOLO IV - FINANZA DI IMPRESA E DI TERRITORIO
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CAPO I - Principi generali
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Art. 41 - Disposizioni generali in materia di interventi regionali

1. La Regione, al fine di sviluppare l’offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture connesse all’attività turistica, incentivare l’adozione di idonee azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, prevede misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati, in attuazione del piano turistico annuale e in conformità agli obiettivi e alle strategie stabilite dal programma regionale per il turismo con priorità ai soggetti che aderiscono alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche riconosciute.

2. La Giunta regionale finanzia iniziative, attività e progetti reali

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CAPO II - Le attività e iniziative finanziabili
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Art. 42 - Tipologie di interventi regionali

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e della qualità dell’offerta turistica, la riduzione dei costi e la diversificazione delle attività turistiche, disciplina le misure di agevolazione di cui al comma 3 dell’articolo 41 per le tipologie di beneficiari e di iniziative finanziabili di cui ai commi seguenti.

2. Sono finanziabili le imprese turistiche per le seguenti iniziative:

a) la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la riconversione e l’innovazione delle strutture ricettive;

b) l’acquisto e l’installazione di impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e l’attivazione o l’implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;

c) il miglioramento delle condizioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di vendita dei prodotti;

d) il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’adeguamento alle norme di sicurezza, il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie;

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Art. 43 - Interventi per il turismo accessibile

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori senza aggravi di prezzo. Tali g

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Art. 44 - Interventi per il turismo sostenibile

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di incrementare lo sviluppo sostenibile del turismo, migliorando l’integrità dell’ambiente naturale e valorizzandone le risorse, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tra

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CAPO III - Gli strumenti di sostegno
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Art. 45 - Fondo di rotazione del turismo

1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui agli articoli 42, comma 2, lettere da a) ad f), 43 e 44, nonché le operazioni finanziarie di cui a

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Art. 46 - Sviluppo del sistema delle garanzie

1. La Giunta regionale, al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese turistiche, promuove e favorisce le attività degli organismi di garanzia collettiva fidi, nonché l’evoluzione organizzativa della rete territoriale degli organismi fidi per migliorare

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Art. 47 - Partecipazione al capitale delle imprese turistiche

1. Al fine di promuovere nuove e più strutturate attività imprenditoriali, innovare i processi produttivi e di servizio al turista e valor

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Art. 48 - Progetti di interesse pubblico

1. “La Giunta regionale al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dai comuni e dagli altri enti pubblici”N25

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Art. 48 bis - Turismo di montagna

N8

1. La Regione sostiene il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell’alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

2. Sono definiti:

a) “sentieri alpini”: i percorsi pedonali, appositamente segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l’accesso a rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;

b) “vie ferrate”: gli itinerari di interesse alpinistico ed escursionistico, appositamente segnalati, che si svolgono in zone rocciose o particolarmente impervie, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitarne la progressione, richiede l’installazione di una o più tipologie di impianti fissi quali cavi metallici, scale, pioli e simili;

c) “sentieri attrezzati”: i sentieri alpini lungo i

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TITOLO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
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Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell’articolo 35;

b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l’obbligo di cui all’articolo 34;

c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l’alloggio;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;

e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esp

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Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all’articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all’articolo 7.

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

4. Restano confermate e conservano validità:

a) le autorizzazioni all’esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all’aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

c) le autorizzazioni all’apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate

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Art. 51 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi region

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Art. 52 - Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) dalle attività di promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo veneto;

b) dal finanziamento dei consorzi di imprese turistiche;

c) dall’attività dell’Osservatorio turistico;

quantificati in euro 3.201.346,55 per l’esercizio 2013, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2013.

2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, relative alle agevolazioni per progetti di interesse pubblico quantificate in euro 250.000,00 per l’esercizio 2013, si fa f

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