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L. R. Veneto 12/12/2003, n. 40

Nuove norme per gli interventi in agricoltura.
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Capo I - Finalità e definizioni
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a:

a) promuovere l'ammodernamento delle im

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) imprenditore agricolo: l'imprenditore che esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

b) imprenditore agricolo professionale:

1) per le persone fisiche, l'imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, a

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TITOLO II - Programmazione regionale
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Capo I - Metodo della programmazione e procedure di valutazione
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Art. 3 - Metodo della programmazione

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto regionale e dalla

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Art. 4 - Atti e strumenti della programmazione

1. In armonia con le linee fondamentali e le strategie di sviluppo definite dal Programma regionale di sviluppo (PRS), di cui all'articolo 8 e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del PRS, adotta il

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Art. 5 - Concertazione

1. La Regione attua la concertazione nel settore agricolo con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

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Art. 6 - Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale garantisce il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della presente legge, definendo con proprio provvedimento specifici

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TITOLO III - Distretti del cibo

N9

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Capo I - Definizione ed ambiti di operatività
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Art. 7 - Distretti rurali

N10

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Art. 8 - Distretti del cibo

N11

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Art. 9 - Individuazione dei distretti del cibo

N12

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, tr

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TITOLO IV - Sistema informativo del settore primario
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Capo I - Disciplina del sistema informativo
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Art. 10 - Sistema informativo del settore primario

1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 "Interventi a sostegno dell'agricoltura

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Art. 11 - Costituzione e articolazione del SISP

1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti dall'attuazione della presente legge concorrono alla costituzione del sistema informativo del settore primario quale strumento di organizzazione e snellimento dell'azione amministrativa, assicurando la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace esercizio delle funzion

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Art. 12 - Accesso al SISP

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso alle informazioni e ai servizi del SISP, da parte dei soggetti interessati o loro delegati, i

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TITOLO V - Procedimenti amministrativi
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Capo I - Criteri e modalità per la concessione dei benefici
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Art. 13 - Disposizioni attuative

1. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativa agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commerci

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Art. 14 - Modifiche dell'allegato A

1. L'allegato A della presente legge può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

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Art. 15 - Vincolo di destinazione

1. I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell'amministrazione erogan

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Art. 16 - Revoca dei benefici e sanzioni

1. Fatte salve le cause di forza maggiore, si procede alla revoca dei benefici quando:

a) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti;

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TITOLO VI - Aiuti agli investimenti
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Capo I - Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
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Art. 17 - Investimenti ammissibili e loro finalità

1. Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell'agricoltura sostenibile e la tutela dell'ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

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Art. 17-bis - Investimenti aziendali specifici

N20

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Art. 18 - Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professi

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Art. 19 - Limiti di aiuto

N22

1. Il limite massimo di aiuto per gli investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Pro

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Art. 20 - Priorità

1. Nella concessione dei benefici di cui all'articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori. N25

2. Le pr

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Capo II - Aiuti per la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di sicurezza alimentare
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Art. 21 - Investimenti ammissibili e finalità

1. La Giunta regionale, al fine di determinare le condizioni per consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie dettate dal regolamento (CE)

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Art. 22 - Beneficiari

1. Possono partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 21 gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i dipendenti di imprese

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Art. 23 - Disposizioni attuative

1. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al presente capo viene svolta ai sensi della

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Capo III - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli
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Art. 24 - Investimenti ammissibili e finalità

1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti, a migliorare il rendimento globale dell'impresa, ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali. N30

2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a:

a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazion

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Art. 25 - Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 24 le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale che sostengono l'onere fina

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Art. 26 - Limiti di aiuto

1. Il limite massimo di aiuto che può essere accordato per gli investimenti di cui all'articolo 24 è pari al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

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Art. 26-bis - Limite di aiuto alle imprese intermedie

N40

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Art. 27 - Priorità

1. Nella concessione dei benefici di cui all'articolo 24 sono riconosciute, secondo l'ordine successivo indicato, le seguenti priorità:

0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione;

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Art. 28 - Accordi di filiera

1. Ai fini della presente legge si definisce accordo di filiera l'insieme di regole e operazioni di coltivazione, conferimento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni oggetto degli investimenti, concordate tra le parti e che concorrono alla formazione e al trasferimento di un prodotto agri

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Capo IV - Aiuti agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole
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Art. 29 - Diversificazione delle attività agricole

1. Al fine di promuovere azioni di diversificazione delle attività economiche e produttive delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale concernenti spese per la reali

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TITOLO VII - Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
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Capo I - Interventi per l'insediamento dei giovani agricoltori
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Art. 30 - Premio all'insediamento dei giovani agricoltori

N44

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio massimo di 30.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori.

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TITOLO VIII - Aiuti per la ricomposizione fondiaria e l'acquisto di terreni agricoli
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Capo I - Tipologie di intervento
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Art. 31 - Interventi di ricomposizione fondiaria

1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di superamento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà fondiaria e contribuire allo sviluppo delle relati

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Art. 32 - Interventi di ampliamento delle superfici aziendali

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali che acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o di arrotondamento della proprietà coltivatrice. N45

2. Gli aiuti sono accorda

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Art. 33 - Interventi cofinanziati dall'ISMEA

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina dal

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Art. 34 - Ricomposizione fondiaria a mezzo affitto

1. Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale che in questo modo amplia la propria base fondiaria, la Giunta regiona

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TITOLO IX - Aiuti nel settore ambientale e per la conservazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale
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Capo I - Aiuti nel settore ambientale
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Art. 35 - Interventi nel settore agro-ambientale

1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell'ambito del Piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l'introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.

2. Il

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Art. 36 - Fondo per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale

1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche prevenendo l'insorgere di emergenze idrogeologiche e idrauliche, la

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Art. 37 - Disposizioni comuni

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce procedure, modalità, criteri e livelli di aiuto per finanziare le azio

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Capo II - Aiuti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale
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Art. 38 - Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico-archeologico

1. Al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, la Giunta regionale, sentita la competen

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Art. 39 - Recupero del patrimonio edilizio rurale

1. Al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per il recupero di fabbricati rurali tradizionali.

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TITOLO X - Disposizioni per la promozione della pluriattività
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Capo I - Sviluppo della pluriattività nei comuni montani
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Art. 40 - Tipologia delle iniziative

1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate nei comuni montani come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno. N53

2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1 consistono:

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Art. 41 - Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con denominazione di origine o indicazione geografica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio ed iscritti all'albo dei prodotti di montagna istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 27 maggio 1998, in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consi

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Capo II - Sviluppo della pluriattività nelle altre zone del territorio regionale
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Art. 42 - Tipologia delle iniziative

1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al capo I del presente titolo possono assumere i

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Capo III - Promozione della pluriattività nel territorio regionale
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Art. 43 - Contratti di collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, cofinanzia i programmi predisposti dagli enti locali finalizzati all'utilizzo da

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TITOLO XI - Organizzazioni di produttori
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Capo I - Disciplina del riconoscimento e tipologie di intervento
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Art. 44 - Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP)

N56

1. La Giunta regionale, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercat

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Art. 45 - Elenchi regionali delle organizzazioni di produttori (OP)

N57

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Art. 45-bis - Contributi alle organizzazioni di produttori (OP)

N58

1. La Giu

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Art. 46 - Controlli e revoca del riconoscimento

N59

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Art. 47 - Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute

N60

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Art. 47-bis - Associazioni dei produttori agricoli

N61

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Art. 48 - Aiuti di avviamento e limiti di aiuto

N62

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Art. 49 - Aiuti alle organizzazioni di produttori

N63

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TITOLO XII - Aiuti per promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
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Capo I - Tipologie di intervento
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Art. 50 - Sostegno alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per l'introduzione e la certificazione di sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità, di sistemi di gestione per l'autocontrollo igienico basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici e di controllo del processo di produzione e trasformazione nonché di sistemi per la certificazione ambientale.

2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato, all'ideazione e alla progettazione del prodotto, all'introduzione di norme di assicurazione della qualità o di sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per:

a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale;

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Art. 51 - Promozione dei sistemi di rintracciabilità

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la progettazione, l'applicazione e la certificazione di sistemi di rintracciabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, dalle norme UNI 10939:2001 "Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari" e UNI 11020:2002 "Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari: principi e requisiti per l'attuazione" e successive modificazioni.

2. Possono essere ammesse agli aiuti di cui al comma 1 le spese per:

a) consulenze, servizi e ricerche di mercato;

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Art. 51-bis - Sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo

N74

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31616 12277160
TITOLO XIII - Credito agrario
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Capo I - Condizioni e tipologie di intervento
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31616 12277162
Art. 52 - Convenzione con le banche

1. Le banche che intendono svolgere operazioni di credito agrario anche di soccorso assistite dal concorso regionale negli interessi debbono sottoscriv

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31616 12277163
Art. 53 - Credito agrario a breve

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole, sulle operazioni di credito agrario a breve effettuate dalle banche a favore delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede il concorso negli interessi commisurato alla differenza fra il tasso di interesse applicato alle imprese del settore agricolo e quello, per analoghe oper

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31616 12277164
Art. 54 - Finanziamento di programma

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove linee di credito per le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la partecipazione a

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TITOLO XIV - Altri strumenti di intervento finanziario
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Capo I - Tipologie di intervento
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31616 12277167
Art. 55 - Consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese la Regione incentiva la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi, anche sotto forma cooperativa, che operino nel settore primario e abbiano come scopi sociali:

a) la prestazione di garanzie collettive per la concessione di credito alle imprese consorziate o socie d

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Art. 56 - Interventi regionali

1. Per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 55, ai consorzi di garanzia collettiva fidi la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale nella misura:

a) non superiore al valore del

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Art. 57 - Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A.

1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli in

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31616 12277170
Art. 58 - Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica

1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura.

2. La G

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Art. 58-bis - Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica

N79

1. Al fine di con

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Art. 58-ter - Fondo di rotazione per le agrienergie

N80

1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione de

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TITOLO XV - Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione
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Capo I - Condizioni e tipologie di intervento
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Art. 59 - Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione

N88

1. Al fine di sostenere

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Art. 60 - Piani operativi regionali

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i piani di ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà.

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TITOLO XVI - Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
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Capo I - Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie
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Art. 61 - Interventi di profilassi fitosanitaria

1. Al fine di prevenire l'insorgere, di ridurre la diffusione e di eradicare la presenza di fitopatologie a carico di piante fruttifere, floreali, ornamentali e prodotti del vivaismo e altre specie vegetali, definite dalle competenti a

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31616 12277180
Art. 62 - Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie

1. Al fine di sostenere le imprese interessate da epizoozie o fitopatie, per le quali le competenti autorità hanno disposto misure restrittive dell'attività, la Giunta regionale, anche nell'ambito di piani operativi, interviene per compensare le perdite subite dagli imprenditori agricoli.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi:

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Capo II - Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
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31616 12277182
Art. 63 - Gestione del rischio del settore agricolo e dell'allevamento

1. Al fine di sostenere i livelli di reddito delle imprese agricole esposte al rischio di essere danneggiate da eventi di carattere eccezionale, la Giunta regionale concede aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi multi rischio.

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Art. 64 - Fondi rischio di mutualità

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di fondi rischio di mutualità, partecipati e gestiti dagli imprenditori agricoli, la cui operativit

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TITOLO XVII - Miglioramento del patrimonio zootecnico
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Capo I - Tipologie di intervento
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31616 12277186
Art. 65 - Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, per l'attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale, la

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31616 12277187
Art. 65-bis - Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico

N95

1. Al fine di conseguire più elevati standard di assistenza tecnica per il miglior

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31616 12277188
Art. 66 - Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva animale attuati da Veneto Agricoltura

1. Al fine di favorire il mantenimento e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, la Giunta regionale concede all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, o a enti, consorzi e società da essa costituiti o partecipati, un contributo per le spese sostenute per:

a) l'attuazione di prove di progenie e di performance per l'individuazione del valore

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31616 12277189
Art. 67 - Interventi attuati dai singoli allevatori per la promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dell'allevamento e il miglioramento genetico della popolazione animale agli allevatori, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle specie zootecniche del territorio della regione.

2. Gli interventi ammissibili agli aiut

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31616 12277190
Art. 68 - Premio per le fattrici equine

1. Al fine di potenziare le politiche di intervento nel settore equino e tenuto conto che tale specie non gode di uno specifico sostegno nell'ambito delle organizzazione comuni di mercato, agli im

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31616 12277191
Art. 69 - Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario

N96

1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minaccia

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TITOLO XVIII - Disposizioni finali
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Capo I - Norme finanziaria e finali
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Art. 70 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto all'u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale" e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelevamento in termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 "Interventi per il settore agricolo e agroalimentare" e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 "Interventi per l'associazionismo agricolo", dell'u.p.b. U0186 "Fondo speciale pe

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Art. 71 - Adeguamento dei livelli di aiuto e delle condizioni di intervento alla normativa comunitaria

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31616 12277196
Art. 71-bis - Termini di attuazione

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31616 12277197
Art. 72 - Parere comunitario di compatibilità

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31616 12277198
Art. 72-bis - Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria

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Art. 73 - Parere comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi

1. I programmi degli interventi attuativi nel settore agroambientale previsti dagli articoli 35 e 36, il regime di aiuti per il salvataggio e per la ri

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Allegato A - Disciplina dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione (articolo 13)

 

a) Principi generali

1) Ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli enti competenti si conformano ai principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese" ed emanano specifici bandi per la presentazione delle domande in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

 

b) Domanda di ammissione ai benefici e disponibilità finanziarie

1) I soggetti richiedenti hanno diritto alle concessione dei benefici nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'intervento e indicate nel bando.

2) Le domande non ammesse alle provvidenze per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono respinte e la relativa documentazione è restituita, previa richiesta dell'interessato.

3) Per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, i soggetti aventi titolo presentano apposita istanza, secondo i criteri e le modalità definiti nei bandi di cui alla lettera a), corredata dalla documentazione generale e specifica indicata nel bando. La documentazione indicata come essenziale per l'espletamento dell'istruttoria va presentata unitamente alla domanda, a pena di esclusione.

4) La domanda di cui al numero 1) può ricomprendere tutti gli investimenti da realizzarsi in un determinato periodo di tempo.

 

c) Ammissibilità della spesa

1) Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di quelli di natura compensativa, sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie indicate nel bando, comprese quelle relative a eventuali lavori di completamento, purché siano state effettuate successivamente alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda ed entro i termini di realizzazione dell'iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la data di effettuazione della spesa è

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31616 12277201
Allegato B - Definizione numeri minimi di associati per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori (articolo 44)

 

Settore, prodotto, metodo di produzione o distretto

numero minimo di associati

A) Apistico

100

B) Avicunicolo

100

C) Cerealicolo-oleaginoso

300

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 14/12/2018, n. 43.

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