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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 18/03/2011, n. 7
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L. R. Veneto 18/03/2011, n. 7
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/03/2022, n. 6
- L.R. 16/05/2019, n. 15
- L.R. 29/12/2017, n. 45
- L.R. 30/12/2016, n. 30
- L.R. 02/04/2014, n. 11
- Sent. Corte Cost. 12/04/2012, n. 85
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”1. N1 Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione e |
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Art. 5 - Iniziative nell’ambito dell’edilizia agevolata1. Nell’ambito delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel sostegno all’edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziam |
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Art. 6 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale e dei comuni1. Le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongono un piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall’articolo 65, comma 1-quinquies, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, sulla base di criteri ed indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. Sono esclusi dalle operazioni di vendita gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo comune. 2. Il piano straordinario di vendita di cui al comma 1, predisposto dalle ATER e dai comuni, reca l’elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione |
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Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, dopo le parole: “di emissione” sono inserite le seguenti: “per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile”. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n |
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Art. 9 - Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” e norme transitorie1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, dopo le parole “è istituito” sono aggiunte le seguenti parole: “presso il Consiglio regionale”. 2. All’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri,” sono sostituite dalle parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri,”; b) al comma 2 |
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Art. 12 - Modifica all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”1. Al comma 1 dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono soppresse le parole “, comma 1, lettere a) ed e)”. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunti i seguenti commi: “2-bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera. 2-ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a princ |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e successive modificazioni1. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto i quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati. N10 2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" o dalle disposizioni sul controllo da parte dell'amministrazione regionale inserite nelle rispettive leggi di settore. N11 2-bis. Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti. N12 |
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Art. 17 - Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bolletti |
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