Articolo abrogato dall’art. 32, comma 2, della L.R. 01/06/2022, n. 13, così recitava:

Art. 16 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”

1. All’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Acquisto e custodia di materiali, beni e servizi”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere spese per l’acquisto di beni e servizi al fine di garantire la funzionalità del sistema di protezione civile.”.

2. Omissis”

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