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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 08/09/1997, n. 36
L. R. Veneto 08/09/1997, n. 36
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/02/1998, n. 3
- L.R. 22/02/1999, n. 7
- L.R. 28/01/2000, n. 5
- L.R. 16/08/2001, n. 19
- L.R. 25/02/2005, n. 6
- L.R. 05/08/2011, n. 14
- L.R. 29/10/2015, n. 18
- L.R. 29/12/2017, n. 45
- L.R. 26/06/2018, n. 23
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale del Delta del Po1. Al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela della attivit&agr |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione del Veneto con la presente legge riconosce e promuove: a) i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali insistenti in tali territori; b) la incentivazione e la tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali delle comunità locali insistenti nei territori del Delta del Po rodigino, quale condizione essenziale e irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino. 2. Al fine di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino, di assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche, ricreative, social |
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Art. 3 - Ente parco interregionale Delta del Po1. La Regione Veneto, ai fini di una efficace ed omogenea politica di tutela dell'int |
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Capo II - Strumenti di attuazione: piano del parco e piano pluriennale economico-sociale |
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Art. 4 - Piano del parco1. Strumento di attuazione delle finalità del parco è il Piano del parco, che ha lo scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambi |
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Art. 5 - Contenuti del Piano del parco1. Il Piano del parco determina: a) la perimetrazione definitiva dell'area del Parco; b) la zonizzazione e l'articolazione delle superfici comprese nel perimetro di cui all'articolo 1 in aree di salvaguardia e di sviluppo; c) i perimetri delle zone archeologiche; d) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate o ancora a gestione conservativa; e) le aree che devono accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente conn |
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Art. 6 - Elaborati del Piano del parco.1. Il Piano del parco è costituito da: a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile dell |
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Art. 7 - Procedimento di formazione del Piano del parco1. Il Piano del parco e le sue varianti sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco. 2. Entro otto giorni, gli atti sono depositati presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni di cui all'articolo 1, per la |
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Art. 9 - Varianti al Piano del parco1. Le varianti al Piano del parco sono soggette alla stessa procedura del Piano del parco ed hanno |
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Art. 10 - Norme di salvaguardia1. Fino all'adozione del Piano del parco e del regolamento del Parco, si applicano su |
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Art. 11 - Piano pluriennale economico-sociale1. Nell'ambito delle finalità istitutive, delle previsioni del Piano del parco e nei limiti del regolamento, il Consiglio dell'Ente parco, su proposta del Comitato esecutivo e sentiti gli enti locali interessati, adotta il Piano pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 2, comma 3, e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. 2. Il Piano prevede in particolare: |
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Capo III - Regolamento e compiti dell'Ente parco |
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Art. 12 - Regolamento dell'Ente parco1. Il regolamento dell'Ente parco, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano del parco, disciplina in dettaglio le attività, i vincoli, le prescrizioni ed ogni altra previsione del Piano del parco di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a t). |
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Art. 13 - Compiti dell'Ente parco1. Nell'area del parco, l'Ente parco esercita: a) le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate ai Comuni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63; b) le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 come modificato dall'articolo 4 della le |
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Capo IV - La gestione del Parco |
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Art. 14 - Ente di gestione1. La gestione del Parco è affidata ad un Ente di diritto pubblico, dotato di |
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Art. 15 - Statuto dell'Ente parco1. Lo Statuto dell'Ente parco contiene: a) la disciplina delle attività dell'Ente in con |
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Art. 18 - Funzioni del Consiglio |
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Art. 28 - Vigilanza1. L'Ente parco vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono agenti ed ufficiali di p |
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Art. 29 - Regolamento dell'attività venatoria1. Al solo scopo di ricomporre squilibri ecologici possono essere consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformit& |
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Art. 30 - Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi1. Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme: |
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Art. 31 - Gestione demanio regionale1. Alla gestione del territorio demaniale regionale, denominato "Isola di Batteria" i |
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Art. 32 - Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del Parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per |
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Art. 33 - Sanzioni1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del Piano del parco del regolamento del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino. 2. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate: |
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Art. 34 - Controlli sull'Ente parco1. L'Ente parco Delta del Po è soggetto a controllo da parte della Giunta regi |
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Art. 35 - Finanziamento1. Alla realizzazione delle finalità e degli interventi previsti dalla presente legge, l'Ente parco provvede con erogazioni finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione del Veneto, con l'attribuzione della priorità nella concessione dei finanziamenti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 |
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Art. 36 - Norma finanziaria1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, il contributo annuale delle spese di |
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Art. 37 - Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del parco, nel rispetto delle finalità del parco e delle priorità del Piano pluriennale economico-sociale, progetti riguardanti: |
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Allegati - Omissis |
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