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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 13/09/1978, n. 52
L. R. Veneto 13/09/1978, n. 52
L. R. Veneto 13/09/1978, n. 52
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/07/2023, n. 15
- L.R. 29/07/2022, n. 19
- L.R. 25/06/2021, n. 17
- L.R. 20/04/2018, n. 15
- L.R. 25/07/2008, n. 9
- L.R. 04/08/2006, n. 15
- L.R. 25/02/2005, n. 5
- L.R. 09/09/1999, n. 46
- L.R. 03/12/1998, n. 29
- L.R. 03/02/1998, n. 3
- L.R. 27/06/1997, n. 25
- L.R. 29/07/1994, n. 34
- L.R. 22/07/1994, n. 31
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TITOLO I |
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Art. 1La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazi |
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TITOLO I |
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Capo I - Vincoli |
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Art. 2 |
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Art. 3 |
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Art. 41. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l'esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all'autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecni |
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Art. 5 |
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Art. 6 |
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TITOLO I |
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Capo II - Difesa idrogeologica |
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Art. 8La Regione provvede alla sistemazione idro-geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 |
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Art. 9Rientrano negli interventi di cui all'articolo precedente, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesim |
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Art. 10La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua e delimita bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ric |
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Art. 11La Giunta regionale provvede alla formazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale e cura il servizio rilevamento neve al fine de |
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Art. 12Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della |
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TITOLO I - Capo III - Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale |
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Art. 13La Regione, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed incremento del patrim |
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Art. 141. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni: |
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Art. 151. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi. 2. È vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione dell'autorità forestale competente per territorio nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure: a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie; b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta; c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione;N9 |
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Art. 16I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di difesa di abi |
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Art. 17Le Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con mezzi ed opere previsti dalla legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 e del Piano |
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Art. 18Le Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo con propri stanziamenti alla spesa relativa. |
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Art. 19Al fine di ripristinarne l'efficienza, dal punto di vista idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostruzione dei boschi degradati, assume |
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Art. 20L'ampliamento delle superfici boscate, nell'ambito di quanto previsto dai piani generali di sviluppo delle Comunità montane, sarà volto al fine di: |
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Art. 21 |
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Art. 22Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad eseguire, nei medesimi, operazioni selvicolturali, al fine di migliorarne la struttura, normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione na |
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Art. 231. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato. N35 2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1. |
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Art. 23-bis - Promozione delle attività selvicolturali |
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Art. 24Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso e anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla produzio |
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Art. 25I pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico-economico, il cui sc |
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Art. 26Per rendere più economica la gestione dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e miglioramento, nell'ambito della pianificazione forestale e dei piani generali |
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Art. 27 - Organismi di associazionismo forestale1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018, la Giunta regionale promuove l'associazionismo fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che privati, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione |
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Art. 28Per il conseguimento dei fini di cui al II e III Capo della presente legge, la Regione provvede direttamente alla produzione di materiale forestale di |
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Art. 29Le funzioni delegate, di cui al primo comma dell'art. 69 del D.P.R. 2 |
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Art. 30 |
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Art. 31 |
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Art. 32Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo Comunità montane, Comuni, Enti pubblici, Cooperative, Comunioni familiari, coltivatori dire |
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Art. 33Nell'ambito dei territori di proprietà della Regione gli interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati dall'Azienda regionale Veneto Agrico |
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Art. 34Le funzioni amministrative relative all'accoglimento delle do |
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TITOLO II - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie |
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Art. 35 |
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Art. 36Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia. |
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Art. 37La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui ai titoli precedenti con fondi propri, o con fondi assegnati alla Regione dallo Stato o al |
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Art. 38Per gli interventi stabiliti dalla presente legge sono fissati i seguenti stanziamenti di spesa: - artt. 8, 10, 19 e 20, lett. a): 400 milioni, per l'esercizio 1978, L. 5.240 milioni per l'esercizio 1979 e L. 5.240 milioni per l'esercizio 1980; - artt. 20, lett. b), 21 e 222: L. 953 milioni per l'esercizio 1978, L. 683 milioni per l'esercizio 1979 e L. 683 milioni per l'esercizio 1980; |
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Art. 39Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dell'esercizio 1979 e successivi ai capitoli 012101430, 012101435, 012101440, 012101445, 012101450, 01210145 |
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Art. 40Per tutti gli interventi contemplati dagli articoli della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi delle procedure previste dall |
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Art. 41Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1978 in L. 3.368 milioni, si provvede come segue: - in quanto a L. 1.800 milioni, relativi agli interventi di cui agli artt. 8, 10, 19 e 20, lett. a) (per L. 400 milioni), artt. 11 (per L. 70 |
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Art. 42 - Omissis |
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Art. 43Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente |
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