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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 28/04/2022, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/07/2024, n. 11
- L.R. 17/07/2023, n. 9
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E COMMERCIO |
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Disposizioni in materia di classificazione delle aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)1. Al comma 3 dell’articolo 3-bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), le parole: “, ivi compresa la cessazione dell’attività,� |
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Art. 3 - (Disposizioni in materia di esercizio dell’attività commerciale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), è aggiunto il seguente: “3-bis. La cessazione dell’esercizio dell’attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.”. |
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Art. 4 - (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 1° aprile |
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Art. 5 - (Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1)1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), dopo le parole: “su area pubblica” sono aggiunte le seguenti: “e privata, in forma temporanea”. |
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Art. 6 - (Disposizioni in materia di mutui a favore delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 19, e 24 aprile 2019, n. 5)1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto il seguente: “3-ter. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020 devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione anche parziale, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso.”. 2. Dopo il comma 3-ter dell’articolo 12 della l.r. 19/2001, è aggiunto il seguente: “3-quater. I cont |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - (Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (C.V.A. S.p.A.). Modificazione alla legge regionale 13 ottobre 2021, n. 26)1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 ottobre |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE DEL LAVORO |
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Art. 9 - (Disposizioni in materia di piste da sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)1. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 3 della legge regionale 17 |
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Art. 10 - (Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7) |
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Art. 11 - (Disposizioni in materia di concessione di impianti a fune. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è aggiunta la seguente: “f-bis) della documentazione attestante la segnalazione alle autorità e agli enti civili e militari competenti in materia di co |
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Art. 12 - (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative. Abrogazione del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2 |
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Art. 13 - (Disposizioni in materia di energia. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è aggiunta la seguente: “c-bis) siano venuti meno i presupposti per l'erogazione valutati da Finaosta S.p.A.”. 2. Il comma 7 dell’articolo 51 della l.r. 13/2015 è abrogato. 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 13/2015, è inserito il seguente: “2-bis. Nei casi di impianti idroelettrici e |
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Art. 14 - (Disposizioni in materia di investimenti. Modificazione alla l.r. 15/2021)1. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 1 |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E PATRIMONIO |
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Art. 15 - (Disposizioni in materia di alienazione di beni immobili. Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68)1. L’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), è sostituito dal seguente: “Art. 4 - (Procedure) 1. Il Comune interessato all’acquisizione di un bene immobile di proprietà regionale, ubi |
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Art. 16 - (Disposizioni in materia di beni regionali. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)1. L’alinea del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma V |
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Art. 18 - (Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione. Modificazione alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 32)1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre |
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI |
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Art. 19 - Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - (Disposizioni in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)1. Al comma 1 dell’articolo 19-bis della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsio |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE |
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Art. 22 - (Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)1. N1 |
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Art. 23 - Omissis
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CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE, TERRITORIO E FOSSILI |
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Art. 24 - (Disposizioni in materia di demanio idrico. Modificazione alla legge regionale 8 novembre 1956, n. 4)1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - (Disposizioni in materia di infrastrutture di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)1. L’alinea del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per |
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Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - (Disposizioni in materia di interventi edilizi semplificati. Modificazioni alla l.r. 8/2020)1. In considerazione della necessità di prevedere un adeguato periodo transitorio volto ad assicurare che gli interventi edilizi semplificati, realizzati durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell’articolo 78 della l.r. 8/2020, possano essere rimossi o, nei casi ivi previsti, mantenuti anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, sono apportate, al richiamato articolo 78 della l.r. 8/2020, le seguenti modificazioni: a) all’alinea del comma 4, le parole: “sino al 30 a |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA |
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Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - (Disposizioni in materia di caccia. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1 |
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Art. 30 - Omissis
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CAPO IX - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - (Modificazioni alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30)1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica), è sostituito dal seguente: “2. Restano ferme le disposizioni statali nelle materie di competenza, ivi compresa quella relativa alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché, per tutto quanto non disposto dalla presente legge e per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, le disposizioni e le semplificazioni procedimentali previste dalla normativa statale e regionale di settore.”. 2. Al c |
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CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 33 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili |
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Art. 34 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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