L. R. Valle D'Aosta 27/08/1994, n. 64 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Valle D'Aosta 27/08/1994, n. 64

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/11/2022, n. 26
- L.R. 28/04/2022, n. 3
- L.R. 22/12/2021, n. 37
- L.R. 22/12/2021, n. 35
- L.R. 05/08/2021, n. 23
- L.R. 11/02/2020, n. 1
- L.R. 22/12/2017, n. 23
- L.R. 04/08/2017, n. 13
- L.R. 15/05/2017, n. 5
- L.R. 21/07/2016, n. 10
- L.R. 05/08/2014, n. 7
- L.R. 12/04/2013, n. 9
- L.R. 12/06/2012, n. 16
- L.R. 24/12/2007, n. 34
- L.R. 29/03/2007, n. 4
- L.R. 09/12/2004, n. 30
- L.R. 11/12/2002, n. 25
- L.R. 11/12/2001, n. 38
- L.R. 03/01/2000, n. 1
- L.R. 02/09/1996, n. 33
- Errata corrige in B.U. 02/11/1994, n. 47
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità della legge

1. In attuazione dell'art. 2 della L.Cost. 26 feb

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Art. 2 - Definizione di fauna selvatica

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o tem

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Art. 3 - Regime patrimoniale della fauna selvatica

1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.

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Art. 4 - Specie ed animali particolarmente protetti

1. Sono particolarmente protetti ai fini della presente legge anche sotto il profilo sanzionatorio le seguenti specie o gruppi di specie:

a) mammiferi: gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (

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Capo II - Pianificazione faunistica regionale
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Art. 5 - Piano regionale faunistico-venatorio

1. Il piano regionale faunistico-venatorio è proposto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per la gestione venatoria e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi atti al conseguimento della densità ottimale in relazione al territorio di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale ed è aggiornato, se necessario, con periodicità quinquennale. N1

3. Il piano disciplina in particolare:

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Art. 6 - Zona Alpi

1. L'intero territorio della Valle d'Aosta, stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato Zona faunistica dell

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Art. 7 - Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura

1. Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

3. Nelle aree di

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Art. 8 - Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì:

a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;

b) sui prati naturali ed artificiali, sfalciati.

1-bis. Le attività di cui a

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Art. 9 - Aziende agri-turistico-venatorie, aziende faunistico-venatorie, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

1. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, ai fini di impresa agricola, l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immi

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Art. 10 - Fondi preclusi all'attività venatoria. Fondi chiusi

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio venatorio deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 5, al Presidente della Giunta regionale richiesta scritta motivata che è esaminata dalla Giunta stessa entro sessanta giorni.

2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o per salvaguardare colture agricole s

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Art. 11 - Comprensorio alpino di caccia

N8

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Capo III - Strutture amministrative
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Art. 12 - Gestione della fauna selvatica

1. Le funzioni tecnico-amministrative di controllo, gestione e tutela della fauna selvatica sono svolte sull'intero territorio regionale dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, tramite l'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'art. 13

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Art. 13 - Ufficio per la fauna selvatica

1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.

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Art. 14 - Consulta faunistica regionale

1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita la Consulta faunistica regionale, quale organo consultivo e propositivo.

2. La Consulta faunistica regionale è così composta:

a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un consigliere regionale suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo sostituto;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo sostituto;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo sostituto;

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Art. 15 - Comitato regionale per la gestione venatoria

1. È istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria, che si compone di:

a) un Presidente eletto direttamente dai cacciatori residenti in Valle d'Aosta;

b) otto rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle otto circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente; N10

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo delegato; N11

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo delegato; N11

e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge n. 157/1992, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominati

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Art. 15-bis - Entrate e patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria

N15

1. Le entrate e il patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria sono costituiti:

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Art. 16 - Revisore legale

N16

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Art. 17 - Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori

1. “Nell'ambito del comprensorio alpino di caccia, in relazione alle caratteristiche ambientali, naturali, faunistiche e sociali” N9, sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:

a) circoscrizione venatoria numero 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;

b) circoscrizione venatoria numero 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre- Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne, Sarre;

c) circoscrizione venatoria numero 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémy- En-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Aosta;

d) circoscrizione venatoria numero 4, comprendente il territorio dei comuni di Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint- Marcel, Nus, Fénis;

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Capo IV - Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica
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Art. 18 - Controllo della fauna selvatica

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sulla base di segnalazioni, rilevazioni o censimenti dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie animali provoca alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle produzioni agro-forestali o al patrimonio faunistico o pone gravi problemi di ordine sanitario, può disporre, verificata l'inefficacia di metodi ecologici di controllo, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la cattura o l'abbattimento di esemplari delle specie di cui all'art. 30, con mezzi selettivi, anche nelle zone vietate alla caccia, ad esclusione dei parchi naturali regionali, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati, anche al di fuori del periodo venatorio.

2. Nelle riserve naturali di cui alla

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Art. 18-bis - Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

N25

1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte per le sole finalità in

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Art. 19 - Catture a scopo di ripopolamento

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può disporre per le specie autoctone, cacciabili e

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Art. 20 - Cattura e utilizzazione di esemplari di fauna selvatica

1. È vietato catturare e detenere, anche per brevi periodi, mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché, alterare o asportare uova, nidi e piccoli nati se non per sottrarli a sicura d

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Art. 21 - Attività di inanellamento

1. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione regionale, rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forest

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Art. 22 - Catture a fini di richiamo

1. La cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo è vietata nell'intero territorio regionale.

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Art. 23 - Introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento

1. L'introduzione di fauna selvatica viva è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; essa può avvenire solo a scopo di ripopolamento, r

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Art. 24 - Detenzione e allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale

N26

1. La

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Art. 25 - Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica

1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne denuncia alla stazione forestale competente per territorio, che rilascia apposita ricevuta e comunica tempestivament

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Art. 26 - Attività di tassidermia ed imbalsamazione

1. Le attività di tassidermia ed imbalsamazione, fatte salve le norme che disciplinano le attività commerciali o artigianali, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. La predetta autorizzazione è rilasciata in base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale. N56

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Art. 27 - Detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche

1. Fatte salve le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia, è consentita la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche o di parti di animali il cui possesso, per rinvenimento, acquisto o altro, sia stato denunciato alle stazioni forestali competenti per territorio e dei quali la

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Capo V - Modalità dell'esercizio venatorio
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Art. 28 - Esercizio di caccia

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 29 e con l'eventuale ausilio di cani appositamente addestrati.

2. È considerato altresì

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Art. 29 - Mezzi di caccia

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con una o due canne ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;

b) con

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Art. 30 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica delle specie sottoelencate:

a) mammiferi: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), cinghiale (Sus scr

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Art. 31 - Calendario venatorio

1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, approva il calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio indica:

a) le specie c

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Art. 32 - Divieti

1. Ai fini della presente legge, è vietato:

a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di quelli indicati annualmente nel calendario venatorio, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al capo IV; commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli, appartenenti alle specie indicate annualmente nel calendario venatorio, presi in tempi o con mezzi non consentiti;

c) trasportare all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia;

d) sparare a distanza minore di 150 metri in caso di utilizzo di munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di utilizzo di munizione inter

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Capo VI - Esercizio della caccia: autorizzazioni e requisiti
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Art. 33 - Tesserino regionale e permessi giornalieri di caccia

N33

1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino regionale "Carnet dechasse" o del permesso giornaliero di caccia, predisposti e rilasciati dal Comitato regionale per la gestione venatoria. N34

2. Il rilascio del tesserino è subordinato:

a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità;

b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'art. 39;

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Art. 33-bis - Commissione disciplinare

N39

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Art. 33-ter - Divieto di rilascio del tesserino regionale

N40

1. Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone il divieto di rilascio del tesserino regionale a chi abbia riportato condanna definitiva per le violazioni di cui all'articolo 30 della 1. 157/1992:

a) per cinque stagioni venatorie consecutive, per le violazioni punite con l'arresto e l'ammenda; in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è d

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Art. 34 - Abilitazione venatoria

1. L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca; N41.

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Art. 35 - Commissione d'esame

1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria di cui all'articolo 34 e per la verifica di cui all'articolo 33, comma 2, lettera ebis), è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali. N18

2. I componenti dell

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Art. 36 - Prova d'esame

N42

1. L'ottenimento dell'abilitazione venatoria è subordinato al superamento di apposito esame, volto ad accertare il possesso di nozioni sufficienti in relazione alle materie oggetto del programma di cui all'articolo 37. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le ulteriori modalità di svolgimento dell'esame sono stabilite da

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Art. 37 - Programma d'esame

N43

1. L'esame di cui all'articolo 36 consiste in:

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Art. 38 - Assicurazione obbligatoria

1. Per poter praticare l'esercizio venatorio è necessario aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dal

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Capo VII - Tasse ed indennizzi
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Art. 39 - Tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio

1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta, oltre alla tassa di concessione governativa, la tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni.

2. La tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia. N57

3. Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.

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Art. 40 - Danni da fauna selvatica

N59

1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti risarcibili, è utilizzat

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6148671 9332039
Art. 41 - Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica

N61

1. Per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica, è concesso un contributo, a valere sulle risorse del fondo regionale costituito ai sensi dell'articolo 39, comma 6, lettera d). Il contributo può essere concesso anche al fine di prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzio

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Capo VIII - Vigilanza e sanzioni
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Art. 42 - Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata:

a) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale valdostano;

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Art. 43 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti venatori possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia l'esibizione della licenza governativa, del contrassegno della polizza di assicurazione, del tesserino regionale, della fauna selvatica abbattuta nonché dei mezzi di caccia stessi.

2. Gli agenti venatori che accertino una violazione amministrativa alle disposizioni sull'attività venatoria, redigono appositi verbali di contestazione e proced

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6148671 9332043
Art. 44 - Attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria

1. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, assegnata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dal Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo superamento di a

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Art. 45 - Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia

1. Le infrazioni alla presente legge ed al calendario venatorio previste dall'

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Art. 46 - Sanzioni amministrative

N50

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 31, comma 1, della L. n. 157/1992 le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) addestramento ed allenamento di cani da caccia in periodi o zone non consentiti: da euro 160 a euro 960; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti: da euro 240 a euro 1.440; N29

b) addestramento od allenamento di cani da caccia nelle aziende agrituristico-venatorie, nelle aziende faunistico-venatorie, nei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale senza il consenso del titolare della concessione: da euro 40 a euro 240; N29

c) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di specie di mammiferi ed uccelli diverse da quelle allevate: da euro 400 a euro 2.400; N29

d) cattura e detenzione anche per brevi periodi di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché asporto od alterazione di uova, nidi e piccoli nati, se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, senza darne preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio: da euro 80 a euro 480; N29

e) l'introduzione sul territorio regionale di fauna selvatica al di fuori delle modalità previste dall'art. 23: da euro 400 a euro 2.400; N29

f) l'allevamento di fauna selvatica senza autorizzazione a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale, prevista d

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Capo IX - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 47 - Corsi di aggiornamento

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 157/1992 l'Assessorato de

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Art. 48 - Comitato regionale per la caccia

1. Il Comitato regionale per la caccia, di cui alla L.R. n. 28/1973, a decorrere dal 1° gennaio 1995 è soppresso ed è sostituito dal Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'art. 1

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Art. 49 - Riserve di caccia in concessione speciale

1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia in concessione speciale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 28/1973, restano in vigore sino alla loro scadenza ed eventualmente per un solo rinnovo della concessione non superiore a tre anni.

2. Alla loro scadenz

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Art. 50 - Disciplina transitoria per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio potrà essere sostenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 36.

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Art. 51 - Applicazione di norme dello Stato

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste dalla

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Art. 52 - Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli art. 36, comma 1, 40, comma 1, e 44, comma 1, e per le spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica di cui alla presente legge sono valutati in lire 600.000.000 per l'esercizio 1994 e in lire 425.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1995 e gravano sul capitolo 4045

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Art. 53 - Variazioni di bilancio

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:

a) in diminu

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Art. 54 - Delega alla Giunta regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprie deliberazioni alle variazioni di bilancio derivanti dallo scostamento degli accertamenti

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Art. 55 - Abrogazione di leggi

1. La legge regionale n. 28/1973, la legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, la legge regionale 16 giugno 1978, n. 27, e la legge regionale 18 novembr

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Art. 56 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

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